Art. 13.
Interventi  regionali  per  la  realizzazione di opere afferenti alla
             navigazione interna ed al relativo demanio

   1.  La  Regione,  al  fine  di  integrare le funzioni turistiche e
ricreative   del   territorio   con   le  esigenze  della  protezione
dell'ambiente   e   della   valorizzazione   del  paesaggio,  concede
finanziamenti  e  contributi  in  conto  capitale,  anche  sino  alla
concorrenza  dell'importo totale dell'opera, a favore delle province,
dei  comuni, anche in forma associata, delle comunita' montane, degli
enti  gestori  dei  parchi  e  delle  riserve  naturali,  nonche' dei
consorzi  pubblici,  che  si  fanno  carico  della  realizzazione  di
infrastrutture  pubbliche  e  loro  opere  accessorie  afferenti alla
navigazione  interna,  nonche' degli interventi volti alla sicurezza,
alla  riqualificazione  ed  alla  valorizzazione dei beni del demanio
idrico della navigazione interna.
   2.  La Giunta regionale concede i finanziamenti ed i contributi di
cui al comma 1 per interventi di:
   a)   manutenzione,   riparazione,   funzionalita',   segnalazione,
illuminazione ed esercizio delle infrastrutture portuali, delle opere
idrauliche   e  delle  vie  di  navigazione,  nonche'  prevenzione  o
riduzione dell'inquinamento;
   b) nuova realizzazione di infrastrutture per la nautica e di opere
idrauliche per le vie di navigazione;
   c)  realizzazione  e  miglioramento  del sistema viario di accesso
alle   strutture   portuali  e  delle  pertinenti  aree  destinate  a
parcheggio;
   d) recupero ambientale delle aree demaniali degradate.
   3.  La  Giunta regionale stabilisce le modalita' per la redazione,
la   presentazione   e   l'accoglimento  dei  progetti,  i  tempi  di
realizzazione   delle   opere,   le   modalita'   di  erogazione  dei
finanziamenti   e   dei   contributi,   nonche'   le   modalita'   di
rendicontazione delle spese sostenute.