Art. 13. Interventi regionali per la realizzazione di opere afferenti alla navigazione interna ed al relativo demanio 1. La Regione, al fine di integrare le funzioni turistiche e ricreative del territorio con le esigenze della protezione dell'ambiente e della valorizzazione del paesaggio, concede finanziamenti e contributi in conto capitale, anche sino alla concorrenza dell'importo totale dell'opera, a favore delle province, dei comuni, anche in forma associata, delle comunita' montane, degli enti gestori dei parchi e delle riserve naturali, nonche' dei consorzi pubblici, che si fanno carico della realizzazione di infrastrutture pubbliche e loro opere accessorie afferenti alla navigazione interna, nonche' degli interventi volti alla sicurezza, alla riqualificazione ed alla valorizzazione dei beni del demanio idrico della navigazione interna. 2. La Giunta regionale concede i finanziamenti ed i contributi di cui al comma 1 per interventi di: a) manutenzione, riparazione, funzionalita', segnalazione, illuminazione ed esercizio delle infrastrutture portuali, delle opere idrauliche e delle vie di navigazione, nonche' prevenzione o riduzione dell'inquinamento; b) nuova realizzazione di infrastrutture per la nautica e di opere idrauliche per le vie di navigazione; c) realizzazione e miglioramento del sistema viario di accesso alle strutture portuali e delle pertinenti aree destinate a parcheggio; d) recupero ambientale delle aree demaniali degradate. 3. La Giunta regionale stabilisce le modalita' per la redazione, la presentazione e l'accoglimento dei progetti, i tempi di realizzazione delle opere, le modalita' di erogazione dei finanziamenti e dei contributi, nonche' le modalita' di rendicontazione delle spese sostenute.