Art. 14.
                        D e f i n i z i o n i

   1. Ai fini del presente capo si intende:
   a) per approdo, la temporanea sospensione della navigazione, anche
in  area ove non e' ammesso l'ormeggio, per consentire la salita o la
discesa  delle  persone  o  per  altre esigenze di brevissima durata.
L'approdo avviene in modo da non arrecare intralcio alla circolazione
e con il conducente presente e pronto a riprendere la navigazione;
   b)  per  ormeggio, la sospensione della navigazione dell'unita' di
navigazione  protratta nel tempo, con possibilita' di' allontanamento
del conducente;
   c)  per  ormeggio  di  emergenza, l'interruzione della navigazione
dell'unita'   di   navigazione   per   cause   imputabili  all'avaria
dell'unita' o per avverse condizioni meteorologiche.