Art. 14. D e f i n i z i o n i 1. Ai fini del presente capo si intende: a) per approdo, la temporanea sospensione della navigazione, anche in area ove non e' ammesso l'ormeggio, per consentire la salita o la discesa delle persone o per altre esigenze di brevissima durata. L'approdo avviene in modo da non arrecare intralcio alla circolazione e con il conducente presente e pronto a riprendere la navigazione; b) per ormeggio, la sospensione della navigazione dell'unita' di navigazione protratta nel tempo, con possibilita' di' allontanamento del conducente; c) per ormeggio di emergenza, l'interruzione della navigazione dell'unita' di navigazione per cause imputabili all'avaria dell'unita' o per avverse condizioni meteorologiche.