Art. 15.
            Approdo ed ormeggio di unita' di navigazione

   1. L'approdo e l'ormeggio sono vietati:
   a)   dovunque   sia  impedito  l'accesso  ad  un'altra  unita'  di
navigazione  o  sia  impedito  lo  spostamento  di un'altra unita' di
navigazione ormeggiata;
   b)  negli  spazi  riservati  alla fermata dei servizi di trasporto
pubblico di linea o non di linea;
   c) in prossimita' dei segnalamenti di navigazione, se ne occultano
la visibilita';
   d)  negli  spazi riservati ad impianti od attrezzature destinate a
servizi  di  emergenza,  di  alloggio  o di varo indicati da apposita
segnaletica;
   e) in corrispondenza degli scivoli di alloggio o di varo pubblico,
nonche'   all'interno   dei   corridoi   di  navigazione  debitamente
delimitati ed autorizzati;
   f) presso i punti di ormeggio, senza la prescritta concessione.
   2.  Nella  zona  di  ormeggio,  all'uopo predisposta, le unita' di
navigazione  sono  collocate nel modo prescritto dalla segnaletica. I
conducenti  sistemano l'unita' di navigazione entro lo spazio ad essa
destinato.
   3.  E'  vietato  abbandonare  unita'  di  navigazione, aeromobili,
nonche' relitti degli stessi in acqua o sulle sponde.
   4.  Il  gestore  dei  porti  pubblici  della  navigazione  interna
riserva:
   a) almeno uno spazio acqueo, adeguatamente segnalato, da destinare
ad ormeggio di emergenza;
   b)  almeno uno spazio acqueo, adeguatamente segnalato, ogni trenta
spazi  o frazione di trenta, da destinare ad ormeggio per i naviganti
in transito.