Art. 15. Approdo ed ormeggio di unita' di navigazione 1. L'approdo e l'ormeggio sono vietati: a) dovunque sia impedito l'accesso ad un'altra unita' di navigazione o sia impedito lo spostamento di un'altra unita' di navigazione ormeggiata; b) negli spazi riservati alla fermata dei servizi di trasporto pubblico di linea o non di linea; c) in prossimita' dei segnalamenti di navigazione, se ne occultano la visibilita'; d) negli spazi riservati ad impianti od attrezzature destinate a servizi di emergenza, di alloggio o di varo indicati da apposita segnaletica; e) in corrispondenza degli scivoli di alloggio o di varo pubblico, nonche' all'interno dei corridoi di navigazione debitamente delimitati ed autorizzati; f) presso i punti di ormeggio, senza la prescritta concessione. 2. Nella zona di ormeggio, all'uopo predisposta, le unita' di navigazione sono collocate nel modo prescritto dalla segnaletica. I conducenti sistemano l'unita' di navigazione entro lo spazio ad essa destinato. 3. E' vietato abbandonare unita' di navigazione, aeromobili, nonche' relitti degli stessi in acqua o sulle sponde. 4. Il gestore dei porti pubblici della navigazione interna riserva: a) almeno uno spazio acqueo, adeguatamente segnalato, da destinare ad ormeggio di emergenza; b) almeno uno spazio acqueo, adeguatamente segnalato, ogni trenta spazi o frazione di trenta, da destinare ad ormeggio per i naviganti in transito.