Art. 16. Rimozione di unita' di navigazione 1. Il comune o la gestione associata rimuove l'unita' di navigazione od il relitto ormeggiato in violazione delle norme di cui all'art. 15 o in modo da arrecare intralcio o pericolo per la navigazione. 2. La rimozione e' disposta anche per unita' di navigazione o aeromobili che, per il loro stato o per altro fondato motivo, possano ritenersi abbandonati. 3. Si considerano abbandonati gli aeromobili o le unita' di navigazione non rimossi nei cinque giorni successivi all'avvenuta esposizione dell'ordine di rimozione, per quindici giorni consecutivi, all'albo pretorio comunale e nei luoghi pubblici del comune. 4. La procedura di cui al comma 3 puo' essere omessa nel caso in cui l'aeromobile o l'unita' di navigazione costituisca immediato pericolo o impedimento alla navigazione. 5. I proprietari di unita' di navigazione o di aeromobili risarciscono le spese sostenute per la rimozione e la custodia del mezzo di loro proprieta'. 6. I beni rimossi sono conservati in apposite aree per un minimo di trenta giorni. Decorso tale termine senza che nessuno ne abbia richiesto la restituzione, il comune o la gestione associata puo' procedere allo smaltimento o alla messa all'asta degli stessi. 7. Il comune o la gestione associata introita le somme derivanti dall'alienazione dei beni rimossi. 8. Il comune o la gestione associata provvede altresi' alla rimozione ed allo smaltimento di ogni materiale all'interno dei porti pubblici e in prossimita' delle rive.