Art. 16.
                 Rimozione di unita' di navigazione

   1.   Il  comune  o  la  gestione  associata  rimuove  l'unita'  di
navigazione od il relitto ormeggiato in violazione delle norme di cui
all'art.  15  o  in  modo  da  arrecare  intralcio  o pericolo per la
navigazione.
   2.  La  rimozione  e'  disposta  anche per unita' di navigazione o
aeromobili che, per il loro stato o per altro fondato motivo, possano
ritenersi abbandonati.
   3.  Si  considerano  abbandonati  gli  aeromobili  o  le unita' di
navigazione  non  rimossi  nei  cinque giorni successivi all'avvenuta
esposizione   dell'ordine   di   rimozione,   per   quindici   giorni
consecutivi,  all'albo  pretorio  comunale  e nei luoghi pubblici del
comune.
   4.  La  procedura di cui al comma 3 puo' essere omessa nel caso in
cui  l'aeromobile  o  l'unita'  di  navigazione costituisca immediato
pericolo o impedimento alla navigazione.
   5.  I  proprietari  di  unita'  di  navigazione  o  di  aeromobili
risarciscono  le  spese  sostenute per la rimozione e la custodia del
mezzo di loro proprieta'.
   6.  I  beni rimossi sono conservati in apposite aree per un minimo
di  trenta  giorni.  Decorso  tale termine senza che nessuno ne abbia
richiesto  la  restituzione,  il  comune o la gestione associata puo'
procedere allo smaltimento o alla messa all'asta degli stessi.
   7.  Il  comune o la gestione associata introita le somme derivanti
dall'alienazione dei beni rimossi.
   8.  Il  comune  o  la  gestione  associata  provvede altresi' alla
rimozione ed allo smaltimento di ogni materiale all'interno dei porti
pubblici e in prossimita' delle rive.