Art. 17.
             Locazione e noleggio di natanti da diporto

   1.  Ai  fini  della  disciplina  del noleggio e della locazione di
natanti da diporto si intende:
   a)  per locazione, il contratto con cui una delle parti si obbliga
verso  corrispettivo a cedere il godimento del natante da diporto per
un  periodo  di  tempo  determinato.  Il  natante  passa in godimento
autonomo  del  conduttore il quale esercita con esso la navigazione e
ne assume la responsabilita' ed i rischi;
   b)  per  noleggio,  il  contratto  con  cui  una  delle  parti, in
corrispettivo  del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione
dell'altra  parte il natante da diporto per un determinato periodo da
trascorrere  a  scopo  ricreativo,  da  fermo  o in navigazione, alle
condizioni  stabilite  dal  contratto.  Il  natante noleggiato rimane
nella disponibilita' del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche
l'equipaggio.
   2.  Le  funzioni  amministrative  e  di  vigilanza  in  materia di
locazione  e  noleggio di natanti da diporto sono conferite ai comuni
che  le  esercitano  in  conformita'  al  regolamento approvato dalla
Giunta regionale secondo i seguenti principi e modalita':
   a)  istituzione  di  un registro dei natanti da diporto, adibiti a
locazione  e  noleggio,  nonche'  adozione  di  una  numerazione  che
consenta l'individuazione dei natanti e dei relativi possessori;
   b)  adozione di idonee attrezzature di bordo volte a salvaguardare
l'ambiente contro l'inquinamento;
   c)    adozione    di    una   dotazione   minima   di   sicurezza,
indipendentemente dal tipo di navigazione effettuata;
   d)  facolta' di impiegare i natanti da diporto anche per attivita'
di  noleggio al fine del rimorchio conto terzi di attrezzature ludico
sportive,  purche' il natante sia sottoposto a verifica tecnica ed il
conducente sia in possesso di patente nautica e titolo professionale,
se prescritto dalla normativa vigente.