Art. 17. Locazione e noleggio di natanti da diporto 1. Ai fini della disciplina del noleggio e della locazione di natanti da diporto si intende: a) per locazione, il contratto con cui una delle parti si obbliga verso corrispettivo a cedere il godimento del natante da diporto per un periodo di tempo determinato. Il natante passa in godimento autonomo del conduttore il quale esercita con esso la navigazione e ne assume la responsabilita' ed i rischi; b) per noleggio, il contratto con cui una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra parte il natante da diporto per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. Il natante noleggiato rimane nella disponibilita' del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio. 2. Le funzioni amministrative e di vigilanza in materia di locazione e noleggio di natanti da diporto sono conferite ai comuni che le esercitano in conformita' al regolamento approvato dalla Giunta regionale secondo i seguenti principi e modalita': a) istituzione di un registro dei natanti da diporto, adibiti a locazione e noleggio, nonche' adozione di una numerazione che consenta l'individuazione dei natanti e dei relativi possessori; b) adozione di idonee attrezzature di bordo volte a salvaguardare l'ambiente contro l'inquinamento; c) adozione di una dotazione minima di sicurezza, indipendentemente dal tipo di navigazione effettuata; d) facolta' di impiegare i natanti da diporto anche per attivita' di noleggio al fine del rimorchio conto terzi di attrezzature ludico sportive, purche' il natante sia sottoposto a verifica tecnica ed il conducente sia in possesso di patente nautica e titolo professionale, se prescritto dalla normativa vigente.