Art. 18. Attivita' balneare 1. L'attivita' balneare sui laghi e lungo i corsi d'acqua maggiori e' ammessa purche' non interferisca con le attivita' di navigazione. 2. La stagione balneare e' compresa tra il 15 giugno ed il 15 settembre di ogni anno, salvo quanto previsto dal comma 3. 3. I comuni di ciascun bacino demaniale o le gestioni associate, in relazione alle condizioni meteo climatiche o ad esigenze turistico ricreative, hanno facolta' di anticipare la stagione balneare sino ad un massimo di quarantacinque giorni o posticiparla sino ad un massimo di trenta giorni. 4. Durante la stagione balneare i comuni, per garantire la sicurezza dei bagnanti, delimitano gli specchi acquei riservati alla balneazione. 5. I comuni individuano gli specchi acquei in corrispondenza di spiagge libere e li riservano alla balneazione, nel rispetto delle norme di indirizzo fissate in apposito regolamento regionale; nonche' individuano i soggetti tenuti a tale adempimento in relazione allo svolgimento di attivita' imprenditoriali, quali la gestione di strutture turistico ricettive rivierasche, connesse alla fruizione, anche indiretta, di specchi acquei da parte dei bagnanti. I comuni hanno facolta' di fissare gli orari nei quali praticare la balneazione. 6. Durante la stagione balneare, nelle zone riservate alla balneazione e' vietata qualunque attivita' non compatibile con la stessa ed e' attivo il servizio di assistenza e soccorso ai bagnanti. 7. L'attraversamento con unita' di navigazione, nelle zone riservate alla balneazione, puo' avvenire solo all'interno di appositi corridoi di atterraggio. 8. I comuni segnalano opportunamente i tratti di costa frequentati da bagnanti, non riservati alla balneazione e privi del servizio di soccorso ed assistenza. 9. I comuni, nel rispetto del regolamento di cui al comma 5, disciplinano in particolare: a) modalita' di delimitazione delle zone di lago riservate alla balneazione; b) servizi di salvamento, anche collettivi, e dotazioni di sicurezza per l'espletamento del servizio; c) divieti nell'uso sia degli specchi acquei sia delle spiagge; d) segnalazione di pericoli.