Art. 18.
                         Attivita' balneare

   1. L'attivita' balneare sui laghi e lungo i corsi d'acqua maggiori
e' ammessa purche' non interferisca con le attivita' di navigazione.
   2.  La  stagione  balneare  e'  compresa tra il 15 giugno ed il 15
settembre di ogni anno, salvo quanto previsto dal comma 3.
   3.  I  comuni di ciascun bacino demaniale o le gestioni associate,
in relazione alle condizioni meteo climatiche o ad esigenze turistico
ricreative, hanno facolta' di anticipare la stagione balneare sino ad
un massimo di quarantacinque giorni o posticiparla sino ad un massimo
di trenta giorni.
   4.  Durante  la  stagione  balneare  i  comuni,  per  garantire la
sicurezza  dei bagnanti, delimitano gli specchi acquei riservati alla
balneazione.
   5.  I  comuni  individuano gli specchi acquei in corrispondenza di
spiagge  libere  e  li riservano alla balneazione, nel rispetto delle
norme di indirizzo fissate in apposito regolamento regionale; nonche'
individuano  i  soggetti  tenuti a tale adempimento in relazione allo
svolgimento  di  attivita'  imprenditoriali,  quali  la  gestione  di
strutture  turistico  ricettive rivierasche, connesse alla fruizione,
anche  indiretta,  di  specchi acquei da parte dei bagnanti. I comuni
hanno   facolta'   di  fissare  gli  orari  nei  quali  praticare  la
balneazione.
   6.  Durante  la  stagione  balneare,  nelle  zone  riservate  alla
balneazione  e'  vietata  qualunque  attivita' non compatibile con la
stessa ed e' attivo il servizio di assistenza e soccorso ai bagnanti.
   7.   L'attraversamento  con  unita'  di  navigazione,  nelle  zone
riservate   alla  balneazione,  puo'  avvenire  solo  all'interno  di
appositi corridoi di atterraggio.
   8. I comuni segnalano opportunamente i tratti di costa frequentati
da  bagnanti,  non riservati alla balneazione e privi del servizio di
soccorso ed assistenza.
   9.  I  comuni,  nel  rispetto  del  regolamento di cui al comma 5,
disciplinano in particolare:
   a)  modalita'  di  delimitazione delle zone di lago riservate alla
balneazione;
   b)  servizi  di  salvamento,  anche  collettivi,  e  dotazioni  di
sicurezza per l'espletamento del servizio;
   c) divieti nell'uso sia degli specchi acquei sia delle spiagge;
   d) segnalazione di pericoli.