Art. 19. Ruolo regionale dei mediatori per le unita' da diporto 1. In attuazione dell'art. 50 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge dell'8 luglio 2003, n. 172), a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, e' istituito il ruolo regionale dei mediatori per le unita' da diporto presso la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura del Verbano Cusio Ossola, che provvede agli adempimenti finalizzati all'iscrizione, alla tenuta ed all'aggiornamento dello stesso, nonche' all'organizzazione degli esami di cui al comma 2. 2. Per lo svolgimento dell'attivita' di mediazione, anche in forma societaria, nei contratti di costruzione, di compravendita, di locazione e di noleggio di unita' da diporto, e' necessaria l'iscrizione nel ruolo regionale, previo superamento di un esame. 3. Ai sensi dell'art. 51 del decreto legislativo n. 171/2005, l'iscrizione nel ruolo regionale abilita all'esercizio della professione in tutto il territorio della Repubblica. 4. Possono essere iscritte nel ruolo regionale le persone fisiche e le societa' che hanno rispettivamente la residenza e la sede legale in una delle province piemontesi. 5. In caso di iscrizione di societa', i requisiti morali sono posseduti dagli amministratori e dal legale rappresentante; i requisiti professionali sono posseduti dal legale rappresentante. 6. Con regolamento, la Giunta regionale individua: a) i requisiti e le modalita' per l'iscrizione nel ruolo regionale; b) la composizione, le modalita' di nomina, la durata della commissione regionale per la valutazione dei candidati all'esame; c) le modalita', gli argomenti e le materie d'esame; d) le norme relative alla formazione e conservazione del ruolo regionale, le cause di cancellazione e le norme disciplinari. 7. La Giunta regionale approva il regolamento di cui al comma 6 secondo i seguenti principi: a) previsione dell'idoneita' morale tra i requisiti per l'iscrizione nel ruolo regionale, come individuati dall'art. 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 (Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore); b) previsione della residenza nel territorio piemontese tra i requisiti per l'iscrizione nel ruolo regionale; c) previsione di un rappresentante della Regione nella composizione della commissione regionale di cui al comma 6, lettera b); d) previsione dell'effettuazione di almeno una sessione di esame all'anno; e) previsione, tra le materie di esame, di nozioni di diritto marittimo e della navigazione, delle norme che regolano la mediazione ed i contratti di compravendita, di locazione e di noleggio di navi, nonche' delle norme sui contratti del consumatore di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229). 8. I soggetti che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, esercitano regolarmente, da almeno sei mesi, le attivita' di mediazione nei contratti di costruzione, di compravendita, di locazione e di noleggio di unita' da diporto, sono iscritti di diritto nel ruolo regionale, salva la verifica del possesso dei requisiti morali previsti dalla legge n. 39/1989. 9. Ai componenti della commissione regionale di cui al comma 6, lettera b), sono corrisposti i compensi stabiliti dalla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti commissioni, consigli, comitati e collegi operanti presso l'Amministrazione Regionale).