Art. 19.
       Ruolo regionale dei mediatori per le unita' da diporto

   1.  In  attuazione  dell'art. 50 del decreto legislativo 18 luglio
2005,  n.  171  (Codice  della nautica da diporto ed attuazione della
direttiva  2003/44/CE,  a norma dell'art. 6 della legge dell'8 luglio
2003,  n. 172), a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di
cui  al comma 6, e' istituito il ruolo regionale dei mediatori per le
unita'   da   diporto  presso  la  camera  di  commercio,  industria,
artigianato  ed  agricoltura  del  Verbano Cusio Ossola, che provvede
agli   adempimenti   finalizzati   all'iscrizione,   alla  tenuta  ed
all'aggiornamento  dello  stesso,  nonche'  all'organizzazione  degli
esami di cui al comma 2.
   2. Per lo svolgimento dell'attivita' di mediazione, anche in forma
societaria,  nei  contratti  di  costruzione,  di  compravendita,  di
locazione   e  di  noleggio  di  unita'  da  diporto,  e'  necessaria
l'iscrizione nel ruolo regionale, previo superamento di un esame.
   3.  Ai  sensi  dell'art.  51  del decreto legislativo n. 171/2005,
l'iscrizione   nel   ruolo   regionale  abilita  all'esercizio  della
professione in tutto il territorio della Repubblica.
   4.  Possono essere iscritte nel ruolo regionale le persone fisiche
e le societa' che hanno rispettivamente la residenza e la sede legale
in una delle province piemontesi.
   5.  In  caso  di  iscrizione  di societa', i requisiti morali sono
posseduti   dagli  amministratori  e  dal  legale  rappresentante;  i
requisiti professionali sono posseduti dal legale rappresentante.
   6. Con regolamento, la Giunta regionale individua:
   a)   i  requisiti  e  le  modalita'  per  l'iscrizione  nel  ruolo
regionale;
   b)  la  composizione,  le  modalita'  di  nomina,  la durata della
commissione regionale per la valutazione dei candidati all'esame;
   c) le modalita', gli argomenti e le materie d'esame;
   d)  le  norme  relative  alla formazione e conservazione del ruolo
regionale, le cause di cancellazione e le norme disciplinari.
   7.  La  Giunta  regionale approva il regolamento di cui al comma 6
secondo i seguenti principi:
   a)   previsione   dell'idoneita'   morale   tra  i  requisiti  per
l'iscrizione  nel ruolo regionale, come individuati dall'art. 2 della
legge 3 febbraio 1989, n. 39 (Modifiche ed integrazioni alla legge 21
marzo  1958,  n.  253, concernente la disciplina della professione di
mediatore);
   b)  previsione  della  residenza  nel  territorio piemontese tra i
requisiti per l'iscrizione nel ruolo regionale;
   c)   previsione   di   un   rappresentante   della  Regione  nella
composizione  della  commissione regionale di cui al comma 6, lettera
b);
   d)  previsione  dell'effettuazione di almeno una sessione di esame
all'anno;
   e)  previsione,  tra  le  materie  di esame, di nozioni di diritto
marittimo e della navigazione, delle norme che regolano la mediazione
ed  i contratti di compravendita, di locazione e di noleggio di navi,
nonche'  delle  norme sui contratti del consumatore di cui al decreto
legislativo  6  settembre  2005,  n. 206 (Codice del consumo, a norma
dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229).
   8. I soggetti che, alla data dell'entrata in vigore della presente
legge,  esercitano  regolarmente, da almeno sei mesi, le attivita' di
mediazione   nei  contratti  di  costruzione,  di  compravendita,  di
locazione  e  di  noleggio  di  unita'  da  diporto, sono iscritti di
diritto  nel  ruolo  regionale,  salva  la  verifica del possesso dei
requisiti morali previsti dalla legge n. 39/1989.
   9.  Ai  componenti  della commissione regionale di cui al comma 6,
lettera  b),  sono  corrisposti  i  compensi  stabiliti  dalla  legge
regionale  2  luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti commissioni,
consigli,   comitati  e  collegi  operanti  presso  l'Amministrazione
Regionale).