Art. 2. P r i n c i p i 1. La Regione favorisce lo sviluppo delle vie di navigazione e dei porti della navigazione interna; promuove e valorizza l'esercizio della navigazione commerciale e da diporto nel rispetto degli ecosistemi ambientali e del paesaggio; disciplina e regolamenta le modalita' di gestione del demanio idrico della navigazione interna, la circolazione nautica e le attivita' connesse ed esercita la vigilanza, unitamente agli enti locali. 2. Il conferimento delle funzioni agli enti locali avviene nel rispetto dei principi di sussidiarieta' e semplificazione previsti dallo Statuto, secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali) ed al titolo I della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 di attuazione del decreto legislativo n. 112/1998. 3. La Regione incentiva l'esercizio associato delle funzioni da parte degli enti locali in conformita' al decreto legislativo n. 267/2000 ed alla legge regionale 23 febbraio 2004, n. 3 (Incentivazione dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Prime disposizioni).