Art. 2.
                           P r i n c i p i

   1. La Regione favorisce lo sviluppo delle vie di navigazione e dei
porti  della  navigazione  interna;  promuove e valorizza l'esercizio
della  navigazione  commerciale  e  da  diporto  nel  rispetto  degli
ecosistemi  ambientali  e  del paesaggio; disciplina e regolamenta le
modalita'  di  gestione del demanio idrico della navigazione interna,
la  circolazione  nautica  e  le  attivita'  connesse  ed esercita la
vigilanza, unitamente agli enti locali.
   2.  Il  conferimento  delle  funzioni agli enti locali avviene nel
rispetto  dei  principi  di sussidiarieta' e semplificazione previsti
dallo Statuto, secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 20
novembre   1998,  n.  34  (Riordino  delle  funzioni  e  dei  compiti
amministrativi  della  Regione  e  degli  enti locali) ed al titolo I
della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 di attuazione del decreto
legislativo n. 112/1998.
   3.  La  Regione  incentiva l'esercizio associato delle funzioni da
parte  degli  enti  locali  in  conformita' al decreto legislativo n.
267/2000   ed   alla   legge   regionale   23  febbraio  2004,  n.  3
(Incentivazione   dell'esercizio  associato  di  funzioni  e  servizi
comunali. Prime disposizioni).