Art. 20.
 Ruolo provinciale dei conducenti dei servizi pubblici non di linea

   1.  In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 6 della legge
n.  21/1992,  a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
regolamento  di  cui al comma 5 e' istituito il ruolo provinciale dei
conducenti  dei  servizi  di trasporto pubblico di navigazione non di
linea  presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura  del  Piemonte, che provvede agli adempimenti finalizzati
all'iscrizione, alla tenuta e all'aggiornamento dello stesso, nonche'
allo svolgimento dell'esame di cui al comma 4.
   2.  Il  ruolo provinciale e' unico per i conducenti dei servizi di
trasporto  pubblico  di  navigazione  non  di linea attraverso taxi e
noleggio con conducente.
   3.   L'iscrizione  nel  ruolo  provinciale  costituisce  requisito
indispensabile  per  il  rilascio della licenza o dell'autorizzazione
per  l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico di navigazione non
di  linea  da  parte dei comuni compresi nel territorio di competenza
provinciale.
   4.  L'iscrizione  nel  ruolo  provinciale  avviene previo esame da
parte della Commissione regionale, di cui al comma 5, lettera b), che
accerta  i  requisiti  di  idoneita'  all'esercizio del servizio, con
particolare riferimento alla conoscenza geografica e toponomastica.
   5. Con regolamento, la Giunta regionale individua:
   a)  le  modalita'  ed  i  requisiti  per  l'iscrizione  nel  ruolo
provinciale;
   b)  la  composizione,  le modalita' di nomina, la durata e la sede
della  Commissione  regionale  per l'esame dei requisiti di idoneita'
all'esercizio del servizio;
   c)  le  modalita', gli argomenti e le materie dell'esame di cui al
comma 4;
   d)   le  norme  relative  all'iscrizione  e  revisione  del  ruolo
provinciale;
   e) le norme disciplinari.
   6.  La  Giunta  regionale approva il regolamento di cui al comma 5
secondo i seguenti principi:
   a)   previsione   dell'idoneita'   morale   tra  i  requisiti  per
l'iscrizione nel ruolo provinciale;
   b)  previsione  di  idoneita'  fisica certificata dal possesso dei
titoli  necessari,  ai  sensi  di  legge, per la conduzione dei mezzi
utilizzati;
   c)  previsione  del  possesso  del  titolo  professionale  per  la
conduzione  dell'imbarcazione  tra  i  requisiti per l'iscrizione nel
ruolo provinciale;
   d)  previsione,  nella composizione della Commissione regionale di
cui  al  comma  5,  lettera b), di un dirigente delle amministrazioni
provinciali    designato   dall'Unione   regionale   delle   province
piemontesi, esperto in materia, con funzioni di presidente e presenza
di rappresentanti della camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura,  dell'ufficio  provinciale della motorizzazione civile e
delle associazioni di categoria;
   e) previsione di una sessione di esame almeno ogni sei mesi;
   f)  previsione  tra  le  materie  di esame di nozioni di geografia
della  Regione  e del bacino ove viene svolta l'attivita', nonche' di
norme sulla circolazione nautica e la sicurezza;
   g) previsione dell'iscrizione di diritto nel ruolo provinciale per
i  soggetti  che alla data di entrata in vigore del regolamento siano
gia'  titolari  di  licenza  o  di  autorizzazione  ad  esercitare il
servizio di trasporto pubblico di navigazione non di linea.
   7.  Ai  componenti  della Commissione regionale di cui al comma 5,
lettera  b),  sono  corrisposti  i  compensi  stabiliti  dalla  legge
regionale n. 33/1976.