Art. 20. Ruolo provinciale dei conducenti dei servizi pubblici non di linea 1. In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 6 della legge n. 21/1992, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5 e' istituito il ruolo provinciale dei conducenti dei servizi di trasporto pubblico di navigazione non di linea presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura del Piemonte, che provvede agli adempimenti finalizzati all'iscrizione, alla tenuta e all'aggiornamento dello stesso, nonche' allo svolgimento dell'esame di cui al comma 4. 2. Il ruolo provinciale e' unico per i conducenti dei servizi di trasporto pubblico di navigazione non di linea attraverso taxi e noleggio con conducente. 3. L'iscrizione nel ruolo provinciale costituisce requisito indispensabile per il rilascio della licenza o dell'autorizzazione per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico di navigazione non di linea da parte dei comuni compresi nel territorio di competenza provinciale. 4. L'iscrizione nel ruolo provinciale avviene previo esame da parte della Commissione regionale, di cui al comma 5, lettera b), che accerta i requisiti di idoneita' all'esercizio del servizio, con particolare riferimento alla conoscenza geografica e toponomastica. 5. Con regolamento, la Giunta regionale individua: a) le modalita' ed i requisiti per l'iscrizione nel ruolo provinciale; b) la composizione, le modalita' di nomina, la durata e la sede della Commissione regionale per l'esame dei requisiti di idoneita' all'esercizio del servizio; c) le modalita', gli argomenti e le materie dell'esame di cui al comma 4; d) le norme relative all'iscrizione e revisione del ruolo provinciale; e) le norme disciplinari. 6. La Giunta regionale approva il regolamento di cui al comma 5 secondo i seguenti principi: a) previsione dell'idoneita' morale tra i requisiti per l'iscrizione nel ruolo provinciale; b) previsione di idoneita' fisica certificata dal possesso dei titoli necessari, ai sensi di legge, per la conduzione dei mezzi utilizzati; c) previsione del possesso del titolo professionale per la conduzione dell'imbarcazione tra i requisiti per l'iscrizione nel ruolo provinciale; d) previsione, nella composizione della Commissione regionale di cui al comma 5, lettera b), di un dirigente delle amministrazioni provinciali designato dall'Unione regionale delle province piemontesi, esperto in materia, con funzioni di presidente e presenza di rappresentanti della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dell'ufficio provinciale della motorizzazione civile e delle associazioni di categoria; e) previsione di una sessione di esame almeno ogni sei mesi; f) previsione tra le materie di esame di nozioni di geografia della Regione e del bacino ove viene svolta l'attivita', nonche' di norme sulla circolazione nautica e la sicurezza; g) previsione dell'iscrizione di diritto nel ruolo provinciale per i soggetti che alla data di entrata in vigore del regolamento siano gia' titolari di licenza o di autorizzazione ad esercitare il servizio di trasporto pubblico di navigazione non di linea. 7. Ai componenti della Commissione regionale di cui al comma 5, lettera b), sono corrisposti i compensi stabiliti dalla legge regionale n. 33/1976.