Art. 22. Disposizioni in materia di salvaguardia dell'ambiente 1. Sulle banchine, sulle rive, sui moli o sui pontili, nonche' in acqua e' vietato scaricare materiali o residui degli impianti di bordo delle unita' di navigazione o rifiuti di qualsiasi genere. 2. Le unita' di navigazione provviste di impianti per cucinare e di impianti idrosanitari funzionanti sono dotate di recipienti per la raccolta delle acque usate e di ogni altro materiale. 3. Le unita' di navigazione dotate di motori due tempi usano olio biodegradabile. 4. Le unita' di navigazione o i galleggianti, assicurati saldamente e permanentemente alla riva o all'alveo, destinati prevalentemente, per costruzione o per uso, a scopi diversi dalla navigazione e che rispettino le norme urbanistiche e commerciali, sono collegati alle strutture idrosanitarie a terra in modo da trasferire i rifiuti ai pubblici servizi di raccolta e smaltimento. 5. Le unita' di cui al comma 4, anche se non idonee alla navigazione, devono essere in possesso di documentazione che ne attesti la galleggiabilita', rilasciata da organismo tecnico riconosciuto, nonche' di certificazione in merito all'idoneita' dell'ancoraggio attestata da professionista abilitato.