Art. 22.
        Disposizioni in materia di salvaguardia dell'ambiente

   1.  Sulle banchine, sulle rive, sui moli o sui pontili, nonche' in
acqua  e'  vietato  scaricare  materiali  o residui degli impianti di
bordo delle unita' di navigazione o rifiuti di qualsiasi genere.
   2.  Le  unita' di navigazione provviste di impianti per cucinare e
di impianti idrosanitari funzionanti sono dotate di recipienti per la
raccolta delle acque usate e di ogni altro materiale.
   3.  Le unita' di navigazione dotate di motori due tempi usano olio
biodegradabile.
   4.   Le   unita'  di  navigazione  o  i  galleggianti,  assicurati
saldamente   e  permanentemente  alla  riva  o  all'alveo,  destinati
prevalentemente,  per  costruzione  o  per uso, a scopi diversi dalla
navigazione  e  che  rispettino  le norme urbanistiche e commerciali,
sono  collegati  alle  strutture  idrosanitarie  a  terra  in modo da
trasferire i rifiuti ai pubblici servizi di raccolta e smaltimento.
   5.  Le  unita'  di  cui  al  comma  4,  anche  se  non idonee alla
navigazione,  devono  essere  in  possesso  di  documentazione che ne
attesti   la   galleggiabilita',   rilasciata  da  organismo  tecnico
riconosciuto,  nonche'  di  certificazione  in  merito  all'idoneita'
dell'ancoraggio attestata da professionista abilitato.