Art. 24.
                          V i g i l a n z a

   1.  La  vigilanza in materia di navigazione interna e sui beni del
demanio  idrico della navigazione interna e' effettuata dal personale
individuato  dalle  amministrazioni  competenti  secondo la normativa
vigente in materia.
   2.  La  Regione,  le  province  ed  i  comuni,  nell'ambito  delle
rispettive   competenze,   svolgono   funzioni   di  vigilanza  sulla
regolarita' ed il buon andamento dei servizi di trasporto pubblico di
navigazione  non  di  linea  e  sull'attivita'  delle scuole nautiche
tramite  la  redazione  di  appositi  regolamenti  sulla  base  della
normativa di riferimento.