Art. 24. V i g i l a n z a 1. La vigilanza in materia di navigazione interna e sui beni del demanio idrico della navigazione interna e' effettuata dal personale individuato dalle amministrazioni competenti secondo la normativa vigente in materia. 2. La Regione, le province ed i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, svolgono funzioni di vigilanza sulla regolarita' ed il buon andamento dei servizi di trasporto pubblico di navigazione non di linea e sull'attivita' delle scuole nautiche tramite la redazione di appositi regolamenti sulla base della normativa di riferimento.