Art. 25. Disposizioni generali 1. L'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente capo sono disciplinati dal capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). 2. L'autorita' competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative e' l'ente che esercita le funzioni amministrative, incluse le gestioni associate. 3. I proventi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni amministrative spettano all'ente competente alla loro irrogazione.