Art. 25.
                        Disposizioni generali

   1. L'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni
amministrative  previste dal presente capo sono disciplinati dal capo
I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
   2.   L'autorita'   competente   all'irrogazione   delle   sanzioni
amministrative  e'  l'ente  che  esercita le funzioni amministrative,
incluse le gestioni associate.
   3.   I   proventi   derivanti   dall'irrogazione   delle  sanzioni
amministrative spettano all'ente competente alla loro irrogazione.