Art. 26.
             Sanzioni in materia di navigazione interna

   1.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  l'inosservanza dei
provvedimenti  di  cui  all'art. 11, comma 3, comporta l'applicazione
della  sanzione  amministrativa  da  un  minimo  di euro 100,00 ad un
massimo di euro 1.000,00.
   2.    L'occupazione    dello    specchio    acqueo    in   assenza
dell'autorizzazione   di   cui   all'art.   12,   comma  1,  comporta
l'applicazione  della  sanzione  amministrativa  da un minimo di euro
500,00 ad un massimo di euro 5.000,00.
   3.  Salvo  che  il  fatto  costituisca reato, l'inosservanza delle
disposizioni  di  cui  all'art.  15, commi 1, 2 e 3 ed all'art. 22 e'
soggetta  alla sanzione amministrativa da un minimo di euro 100,00 ad
un massimo di euro 1.000,00.