Art. 26. Sanzioni in materia di navigazione interna 1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'inosservanza dei provvedimenti di cui all'art. 11, comma 3, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 1.000,00. 2. L'occupazione dello specchio acqueo in assenza dell'autorizzazione di cui all'art. 12, comma 1, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 5.000,00. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 15, commi 1, 2 e 3 ed all'art. 22 e' soggetta alla sanzione amministrativa da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 1.000,00.