Art. 27. Sanzioni in materia di demanio della navigazione interna 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque occupa un bene del demanio idrico della navigazione interna in assenza dei provvedimenti di cui all'art. 8, comma 2, lettere a) e b), e' soggetto alla sanzione amministrativa da un minimo di euro 200,00 ad un massimo di euro 2.000,00. 2. Coloro che non rispettano gli obblighi riportati nella autorizzazione demaniale temporanea o nella concessione demaniale, fatte salve le sanzioni penali se previste, sono soggetti alla sanzione amministrativa da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 1.000,00. 3. Fermo restando le sanzioni previste ai commi 1 e 2, l'autorita' competente dispone la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili, nel rispetto della normativa vigente in materia. 4. Fermo restando la sanzione prevista al comma 2, l'autorita' competente puo' concedere un termine entro cui il titolare dell'autorizzazione demaniale temporanea o della concessione demaniale e' tenuto a conformarsi agli obblighi in esse previsti; decorso inutilmente il termine assegnato, procede alla revoca dell'autorizzazione demaniale temporanea o della concessione demaniale.