Art. 27.
      Sanzioni in materia di demanio della navigazione interna

   1.  Salvo  che il fatto costituisca reato, chiunque occupa un bene
del   demanio   idrico  della  navigazione  interna  in  assenza  dei
provvedimenti  di  cui  all'art.  8,  comma  2,  lettere  a) e b), e'
soggetto  alla sanzione amministrativa da un minimo di euro 200,00 ad
un massimo di euro 2.000,00.
   2.   Coloro  che  non  rispettano  gli  obblighi  riportati  nella
autorizzazione  demaniale  temporanea  o nella concessione demaniale,
fatte  salve  le  sanzioni  penali  se  previste,  sono soggetti alla
sanzione  amministrativa da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di
euro 1.000,00.
   3. Fermo restando le sanzioni previste ai commi 1 e 2, l'autorita'
competente  dispone  la  demolizione ed il ripristino dello stato dei
luoghi a spese dei responsabili, nel rispetto della normativa vigente
in materia.
   4.  Fermo  restando  la  sanzione prevista al comma 2, l'autorita'
competente   puo'   concedere   un  termine  entro  cui  il  titolare
dell'autorizzazione   demaniale   temporanea   o   della  concessione
demaniale  e'  tenuto  a  conformarsi agli obblighi in esse previsti;
decorso   inutilmente  il  termine  assegnato,  procede  alla  revoca
dell'autorizzazione   demaniale   temporanea   o   della  concessione
demaniale.