Art. 28. Disposizioni transitorie 1. Sono fatti salvi gli effetti degli atti dei comuni aventi ad oggetto gli usi legittimi delle acque dei laghi, adottati sulla base di transazioni con lo Stato non seguite da procedure di riconoscimento, nel periodo decorrente dalla stipula della transazione fino all'entrata in vigore della presente legge. 2. La Giunta regionale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, adotta i regolamenti di attuazione e modifica i regolamenti vigenti non conformi alle presenti disposizioni.