Art. 28.
                      Disposizioni transitorie

   1.  Sono  fatti  salvi gli effetti degli atti dei comuni aventi ad
oggetto  gli usi legittimi delle acque dei laghi, adottati sulla base
di   transazioni   con   lo   Stato   non  seguite  da  procedure  di
riconoscimento,   nel   periodo   decorrente   dalla   stipula  della
transazione fino all'entrata in vigore della presente legge.
   2. La Giunta regionale, entro un anno dall'entrata in vigore della
presente  legge,  adotta  i  regolamenti  di  attuazione e modifica i
regolamenti vigenti non conformi alle presenti disposizioni.