Art. 29.
                          Norma finanziaria

   1.  Agli  oneri  di  cui all'art. 4, pari a euro 150.000,00 e agli
oneri  di  cui  all'art.  13,  pari  a  euro 4.000.000,00, ricompresi
rispettivamente  nelle  unita'  previsionali  di  base  (UPB) DA12041
(trasporti,   logistica,   mobilita'  ed  infrastrutture  navigazione
interna  e  merci  titolo  I  spese  correnti)  e DA12042 (trasporti,
logistica,  mobilita'  ed  infrastrutture navigazione interna e merci
titolo  II  spese  in  conto capitale) del bilancio regionale per gli
anni  2008-2010,  si fa fronte con le risorse finanziarie individuate
secondo  le  modalita'  previste dall'art. 8 della legge regionale 11
aprile  2001,  n.  7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e
dall'art.  30  della  legge  regionale  4  marzo  2003,  n.  2 (legge
finanziaria per l'anno 2003).
   2. Ai compensi spettanti ai componenti delle commissioni regionali
di  cui  agli  articoli  19  e 20, ricompresi nei finanziamenti della
legge  regionale n. 33/1976 nell'UPB DA05011 (affari istituzionali ed
avvocatura segreteria direzione titolo I spese correnti) del bilancio
regionale si provvede con le risorse della medesima unita', che ha la
necessaria capienza finanziaria.
   3.  Il  pagamento  dei  canoni  demaniali  di  cui  all'art. 9 e i
proventi  derivanti  dalle sanzioni amministrative di cui all'art. 25
sono  introitate  nello stato di previsione dell'entrata del bilancio
regionale nell'ambito dell'UPB DA0902 (bilancio ragioneria).