Art. 29. Norma finanziaria 1. Agli oneri di cui all'art. 4, pari a euro 150.000,00 e agli oneri di cui all'art. 13, pari a euro 4.000.000,00, ricompresi rispettivamente nelle unita' previsionali di base (UPB) DA12041 (trasporti, logistica, mobilita' ed infrastrutture navigazione interna e merci titolo I spese correnti) e DA12042 (trasporti, logistica, mobilita' ed infrastrutture navigazione interna e merci titolo II spese in conto capitale) del bilancio regionale per gli anni 2008-2010, si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalita' previste dall'art. 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'art. 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (legge finanziaria per l'anno 2003). 2. Ai compensi spettanti ai componenti delle commissioni regionali di cui agli articoli 19 e 20, ricompresi nei finanziamenti della legge regionale n. 33/1976 nell'UPB DA05011 (affari istituzionali ed avvocatura segreteria direzione titolo I spese correnti) del bilancio regionale si provvede con le risorse della medesima unita', che ha la necessaria capienza finanziaria. 3. Il pagamento dei canoni demaniali di cui all'art. 9 e i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative di cui all'art. 25 sono introitate nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale nell'ambito dell'UPB DA0902 (bilancio ragioneria).