Art. 30.
                        Abrogazione di norme

   1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:
   a)  la  legge  regionale  3  agosto  1993,  n.  39 (Determinazione
sanzioni amministrative inerenti violazioni in materia di navigazione
interna);
   b) la legge regionale 10 marzo 1995, n. 26 (Disciplina delle tasse
e  dei  canoni  di  concessione  per l'occupazione di aree nelle zone
portuali  piemontesi.  Rimozione  di  unita' da diporto, aeromobili e
materiali vari. Interventi per la realizzazione di opere afferenti la
navigazione interna);
   c)  la  legge  regionale 17 luglio 1996, n. 48 (Modificazioni alla
legge  regionale  10  marzo 1995, n. 26 «Disciplina delle tasse e dei
canoni  di  concessione per l'occupazione di aree nelle zone portuali
piemontesi.  Rimozione  di  unita' da diporto, aeromobili e materiali
vari»);
   d)  le lettere a), b), c), d), e), f), n) del comma 1 dell'art. 96
della legge regionale n. 44/2000;
   e)  le  lettere  a),  b), c), d), e), f), g), h) del comma 1 ed il
comma 2 dell'art. 97 della legge regionale n. 44/2000;
   f)  le  lettere  a),  b),  c),  d),  1)  del comma 1 ed il comma 2
dell'art. 98 della legge regionale n. 44/2000;
   g) gli articoli 99 e 100 della legge regionale n. 44/2000;
   h)  l'art.  11  della  legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (legge
finanziaria per l'anno 2002);
   i) commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 2 della legge regionale 18
maggio 2004, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per
l'anno 2004).
   2.  Sono  fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici
sorti sulla base delle leggi abrogate.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Piemonte.
   Torino, 17 gennaio 2008
                               BRESSO
   (Omissis)