Art. 30. Abrogazione di norme 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali: a) la legge regionale 3 agosto 1993, n. 39 (Determinazione sanzioni amministrative inerenti violazioni in materia di navigazione interna); b) la legge regionale 10 marzo 1995, n. 26 (Disciplina delle tasse e dei canoni di concessione per l'occupazione di aree nelle zone portuali piemontesi. Rimozione di unita' da diporto, aeromobili e materiali vari. Interventi per la realizzazione di opere afferenti la navigazione interna); c) la legge regionale 17 luglio 1996, n. 48 (Modificazioni alla legge regionale 10 marzo 1995, n. 26 «Disciplina delle tasse e dei canoni di concessione per l'occupazione di aree nelle zone portuali piemontesi. Rimozione di unita' da diporto, aeromobili e materiali vari»); d) le lettere a), b), c), d), e), f), n) del comma 1 dell'art. 96 della legge regionale n. 44/2000; e) le lettere a), b), c), d), e), f), g), h) del comma 1 ed il comma 2 dell'art. 97 della legge regionale n. 44/2000; f) le lettere a), b), c), d), 1) del comma 1 ed il comma 2 dell'art. 98 della legge regionale n. 44/2000; g) gli articoli 99 e 100 della legge regionale n. 44/2000; h) l'art. 11 della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (legge finanziaria per l'anno 2002); i) commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 2 della legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004). 2. Sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle leggi abrogate. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Torino, 17 gennaio 2008 BRESSO (Omissis)