Art. 4.
                       Funzioni della Regione

   1. Competono alla Regione le seguenti funzioni amministrative:
   a)  la  programmazione di settore e la definizione degli indirizzi
in  materia  di conservazione e valorizzazione dei beni e delle opere
della navigazione interna;
   b)  l'indirizzo,  il coordinamento, la verifica ed il monitoraggio
dei compiti e delle funzioni conferite agli enti locali in materia di
navigazione  interna  e  del relativo demanio idrico ai fini del loro
esercizio omogeneo sul territorio;
   c)  la  disciplina della navigazione sulle acque interne, compresa
l'emanazione di ordinanze e l'approvazione dei regolamenti in materia
di  disciplina  della  navigazione  e  di  segnalazione  delle vie di
navigazione;
   d)  l'approvazione  di provvedimenti di interdizione o limitazione
permanente alla navigazione;
   e) l'individuazione di idrosuperfici sulle acque del demanio della
navigazione interna;
   f)  l'erogazione  di contributi ed il finanziamento a favore degli
enti  locali,  anche in forma associata, per interventi sulle opere e
vie di navigazione, nonche' sul relativo demanio idrico;
   g) l'autorizzazione ad eseguire gli interventi di cui all'art. 12,
che  interferiscono  con  la navigazione e che riguardano occupazioni
demaniali  con  opere  in  acqua  di superficie superiore a 100 metri
quadri;
   h)  la  regolamentazione  del  sistema idroviario padano-veneto ed
idrovie collegate;
   i)  la  programmazione,  la  regolazione e la gestione dei servizi
pubblici di linea sul lago Maggiore, ai sensi della legge regionale 4
gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in
attuazione  del  decreto  legislativo  19  novembre 1997, n. 422). La
Giunta regionale e' autorizzata, anche sulla base degli indirizzi del
comitato  interregionale  di  cui  all'art.  29, comma 3, della legge
regionale  n.  1/2000 e sentita la commissione consiliare competente,
alla costituzione di societa' per azioni aventi ad oggetto il compito
di  provvedere  alla gestione dei servizi di trasporto lacuale di cui
all'art.  11  del  decreto  legislativo  19  novembre  1997,  a.  422
(Conferimento  alle Regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti
in  materia  di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma
4, della legge 15 marzo 1997, n. 59);
   j)  la  regolamentazione  dell'utilizzo  del  demanio idrico della
navigazione  interna,  ivi compresa l'apposizione di vincoli e limiti
d'uso   dei   beni   e  delle  aree,  tenuto  conto  delle  vocazioni
territoriali  e  delle  compatibilita'  degli  interventi, nonche' la
regolamentazione   per   il   rilascio   delle   concessioni   e   la
determinazione  degli  importi  relativi all'occupazione dei beni del
demanio idrico della navigazione interna, in acqua ed a terra, quando
l'utilizzazione   prevista  abbia  finalita'  pubbliche,  turistiche,
ricreative,  sportive  e  commerciali. A tal fine la Giunta regionale
approva appositi regolamenti;
   k)  il  rilascio  dei  provvedimenti  di  cui all'art. 8, comma 2,
lettere  a)  e  b),  al gestore del servizio di trasporto pubblico di
linea sui bacini demaniali di cui all'art. 3, commi 6 e 7;
   l)  l'attivita' di osservatorio per l'organizzazione e la gestione
del   sistema  informativo  regionale  dei  beni  del  demanio  della
navigazione   interna,   per   la  raccolta  dei  flussi  informativi
provenienti   dagli   enti  locali  delegati,  per  la  formazione  e
l'aggiornamento  di  un'anagrafe  regionale  delle  utilizzazioni dei
beni, delle infrastrutture e delle attivita' presenti;
   m)  l'individuazione  delle  zone  portuali  piemontesi, di cui al
regio  decreto  n.  327/1942  ed  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 631/1949;
   n)  il  rilascio  di  autorizzazioni  o  nulla  osta in materia di
circolazione nautica e di uso di unita' di navigazione;
   o)  le  attivita' di promozione e miglioramento della sicurezza in
materia  di navigazione interna, ivi compreso il soccorso alle unita'
di  navigazione  in  difficolta',  da  attuarsi  di  concerto  con le
istituzioni  e  con il coinvolgimento delle associazioni interessate,
nonche'   attraverso   iniziative   di   informazione,  formazione  e
cooperazione tra soggetti pubblici e privati;
   p) la rimozione del materiale pericoloso per la navigazione, anche
derivante  da  eventi  calamitosi  o  straordinari,  relativamente ai
bacini demaniali di cui all'art. 3, commi 6 e 7;
   q)   la   valutazione   in   ordine   alla   compatibilita'  delle
manifestazioni  nautiche  con il regolamento di cui alla lettera j) e
con  la  disciplina  della  navigazione,  quando  l'autorizzazione e'
rilasciata ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a).
   2.  Le  funzioni amministrative di cui al comma 1, lettere n), o),
p),  q),  sono  trasferite alle gestioni associate di cui all'art. 7,
nel termine di sei mesi dalla loro costituzione.
   3.   La   Regione   esercita   le  altre  funzioni  ed  i  compiti
amministrativi   che   richiedono   l'unitario  esercizio  a  livello
regionale.