Art. 6. Funzioni amministrative dei comuni 1. Sono conferite ai comuni, anche in forma associata, le seguenti funzioni amministrative: a) il rilascio delle autorizzazioni per le manifestazioni afferenti all'area navigabile di interesse comunale, inclusa la valutazione in ordine alla compatibilita' della manifestazione con il regolamento di cui all'art. 4, comma 1, lettera j) e con la disciplina della navigazione, nonche' l'adozione di provvedimenti di limitazione o di regolamentazione della circolazione nautica, sentito, ove interferisca con il servizio pubblico di linea, il gestore del servizio medesimo; b) la progettazione e l'esecuzione dei lavori e degli interventi di costruzione delle infrastrutture per la navigazione interna, nonche' delle opere a servizio dell'attivita' portuale e di navigazione; la manutenzione, il recupero, il pronto intervento relativi alle opere afferenti alla navigazione interna ed al demanio idrico della navigazione interna; c) la valorizzazione, la gestione ed ogni tipologia di intervento sulle opere e sulle vie di navigazione e sul demanio idrico di competenza territoriale, compresi gli interventi di segnaletica e, con L'esclusione degli specchi d'acqua afferenti ai bacini demaniali di cui all'art. 3, commi 6 e 7, gli interventi di rimozione del materiale pericoloso per la navigazione; d) l'attivita' amministrativa e di polizia dei porti, di cui al libro I, parte I, titolo III, capo I, del regio decreto n. 327/1942. Tali attivita', con l'esclusione della sicurezza e del soccorso alle unita' di navigazione in difficolta', riguardano l'uso e la gestione delle aree portuali, la ripartizione degli spazi acquei, la vigilanza sull'esercizio di attivita' nei porti, la rimozione di unita' di navigazione, aeromobili sommersi o materiali che recano intralcio alla navigazione, l'escavazione ed ogni altro intervento per il mantenimento in esercizio dei porti, nonche' le opere di segnalazione degli ostacoli emergenti ed il mantenimento in efficienza delle medesime; e) la disciplina delle attivita' balneari afferenti al demanio idrico ed alla navigazione interna; f) il rilascio dell'autorizzazione ad eseguire gli interventi di cui all'art. 12, che interferiscono con la navigazione e che riguardano occupazioni demaniali inferiori a 100 metri quadri; g) l'adozione di regolamenti ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera c); h) la gestione del demanio idrico della navigazione interna, il rilascio dei provvedimenti di cui all'art. 8, comma 2, lettere a) e b), salvo quanto disposto all'art. 4, comma 1, lettera k), l'accertamento e la riscossione, anche coattiva, di canoni ed indennizzi, la gestione del relativo contenzioso, la tutela delle aree, la messa in pristino dei luoghi a spese dei responsabili, la vigilanza e l'irrogazione delle sanzioni amministrative, nel rispetto delle norme statali e regionali in materia; i) la vigilanza sulle funzioni attribuite dalla presente legge, nonche' sull'uso dei beni del demanio idrico della navigazione interna; j) l'attivita' amministrativa e di vigilanza in ordine alla locazione ed al noleggio di natanti da diporto. 2. Le funzioni amministrative di cui al comma 1, lettere a), c), d), e), f), g), h), sono trasferite dai comuni alle gestioni associate di cui all'art. 7, nel termine di sei mesi dalla loro costituzione. 3. I comuni, anche in forma associata, nel rispetto del regolamento di cui all'art. 4, comma 1, lettera j) approvano piani disciplinanti l'uso del demanio di competenza e li trasmettono nei successivi trenta giorni alla Giunta regionale. Possono, altresi', derogare al divieto di navigazione, fatte salve le necessarie autorizzazioni da parte delle amministrazioni competenti, per le unita' nautiche impiegate in attivita' di soccorso ed assistenza, di pubblica utilita' e sicurezza, di trasporto pubblico di linea e non di linea, nonche' per i natanti impiegati in attivita' di scuola nautica. La concessione delle deroghe avviene sulla base dei criteri dettati dal regolamento regionale di cui all'art. 11, comma 3, lettera a). 4. I comuni, anche in forma associata, possono esercitare direttamente le funzioni relative alla gestione dei beni demaniali di propria competenza o affidarle in concessione a soggetti, pubblici o privati, previa l'attivazione di procedure ad evidenza pubblica. 5. I comuni interessati dalla navigazione interna, che precedentemente alla demanializzazione del lago subordinavano la navigazione sulle acque territoriali al pagamento di somme a vario titolo, possono istituire diritti di varo ed immatricolazione sulle unita' di navigazione sul lago. Con successivo provvedimento, la Giunta regionale determina i criteri che i comuni devono osservare nella determinazione degli importi dei diritti di varo ed immatricolazione, tenendo conto in particolare della lunghezza fuori tutto, della potenza del motore e delle immissioni inquinanti prodotte dallo stesso. 6. Competono, inoltre, ai comuni le funzioni relative: a) all'adozione del regolamento sull'esercizio del servizio di trasporto pubblico di navigazione non di linea. Il regolamento definisce la composizione, le modalita' di designazione dei membri, il funzionamento ed i compiti della commissione consultiva comunale, prevista dall'art. 4, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea); b) al rilascio della licenza e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di trasporto pubblico di navigazione non di linea; c) alla determinazione del numero e del tipo dei natanti da adibire al servizio di trasporto pubblico di navigazione non di linea, in relazione alla metodologia di calcolo predisposta dalle province ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettera a); d) all'adozione di ogni altro atto connesso con l'esercizio delle funzioni indicate alle lettere a), b), c).