Art. 6.
                 Funzioni amministrative dei comuni

   1. Sono conferite ai comuni, anche in forma associata, le seguenti
funzioni amministrative:
   a)   il   rilascio  delle  autorizzazioni  per  le  manifestazioni
afferenti  all'area  navigabile  di  interesse  comunale,  inclusa la
valutazione in ordine alla compatibilita' della manifestazione con il
regolamento  di  cui  all'art.  4,  comma  1,  lettera  j)  e  con la
disciplina  della navigazione, nonche' l'adozione di provvedimenti di
limitazione   o   di  regolamentazione  della  circolazione  nautica,
sentito,  ove  interferisca  con  il  servizio  pubblico di linea, il
gestore del servizio medesimo;
   b)  la  progettazione e l'esecuzione dei lavori e degli interventi
di  costruzione  delle  infrastrutture  per  la  navigazione interna,
nonche'   delle   opere  a  servizio  dell'attivita'  portuale  e  di
navigazione;  la  manutenzione,  il  recupero,  il  pronto intervento
relativi  alle opere afferenti alla navigazione interna ed al demanio
idrico della navigazione interna;
   c)  la valorizzazione, la gestione ed ogni tipologia di intervento
sulle  opere  e  sulle  vie  di  navigazione  e sul demanio idrico di
competenza  territoriale,  compresi  gli interventi di segnaletica e,
con  L'esclusione degli specchi d'acqua afferenti ai bacini demaniali
di  cui  all'art.  3,  commi  6  e 7, gli interventi di rimozione del
materiale pericoloso per la navigazione;
   d)  l'attivita'  amministrativa  e di polizia dei porti, di cui al
libro  I, parte I, titolo III, capo I, del regio decreto n. 327/1942.
Tali  attivita', con l'esclusione della sicurezza e del soccorso alle
unita'  di navigazione in difficolta', riguardano l'uso e la gestione
delle aree portuali, la ripartizione degli spazi acquei, la vigilanza
sull'esercizio  di  attivita'  nei  porti,  la rimozione di unita' di
navigazione,  aeromobili  sommersi  o  materiali che recano intralcio
alla  navigazione,  l'escavazione  ed  ogni  altro  intervento per il
mantenimento in esercizio dei porti, nonche' le opere di segnalazione
degli  ostacoli  emergenti  ed  il  mantenimento  in efficienza delle
medesime;
   e)  la  disciplina  delle  attivita' balneari afferenti al demanio
idrico ed alla navigazione interna;
   f)  il  rilascio dell'autorizzazione ad eseguire gli interventi di
cui  all'art.  12,  che  interferiscono  con  la  navigazione  e  che
riguardano occupazioni demaniali inferiori a 100 metri quadri;
   g)  l'adozione  di  regolamenti  ai  sensi  dell'art. 11, comma 3,
lettera c);
   h)  la  gestione  del demanio idrico della navigazione interna, il
rilascio  dei  provvedimenti di cui all'art. 8, comma 2, lettere a) e
b),   salvo   quanto  disposto  all'art.  4,  comma  1,  lettera  k),
l'accertamento  e  la  riscossione,  anche  coattiva,  di  canoni  ed
indennizzi,  la  gestione  del  relativo contenzioso, la tutela delle
aree,  la  messa  in pristino dei luoghi a spese dei responsabili, la
vigilanza e l'irrogazione delle sanzioni amministrative, nel rispetto
delle norme statali e regionali in materia;
   i)  la  vigilanza  sulle funzioni attribuite dalla presente legge,
nonche'  sull'uso  dei  beni  del  demanio  idrico  della navigazione
interna;
   j)  l'attivita'  amministrativa  e  di  vigilanza  in  ordine alla
locazione ed al noleggio di natanti da diporto.
   2.  Le  funzioni amministrative di cui al comma 1, lettere a), c),
d),  e),  f),  g),  h),  sono  trasferite  dai  comuni  alle gestioni
associate  di  cui  all'art.  7,  nel  termine di sei mesi dalla loro
costituzione.
   3.   I   comuni,  anche  in  forma  associata,  nel  rispetto  del
regolamento  di  cui  all'art. 4, comma 1, lettera j) approvano piani
disciplinanti  l'uso  del  demanio di competenza e li trasmettono nei
successivi  trenta  giorni  alla Giunta regionale. Possono, altresi',
derogare  al  divieto  di  navigazione,  fatte  salve  le  necessarie
autorizzazioni  da  parte  delle  amministrazioni  competenti, per le
unita'  nautiche impiegate in attivita' di soccorso ed assistenza, di
pubblica  utilita'  e sicurezza, di trasporto pubblico di linea e non
di  linea,  nonche'  per  i  natanti impiegati in attivita' di scuola
nautica.  La concessione delle deroghe avviene sulla base dei criteri
dettati  dal  regolamento  regionale  di  cui  all'art.  11, comma 3,
lettera a).
   4.   I  comuni,  anche  in  forma  associata,  possono  esercitare
direttamente le funzioni relative alla gestione dei beni demaniali di
propria  competenza o affidarle in concessione a soggetti, pubblici o
privati, previa l'attivazione di procedure ad evidenza pubblica.
   5.   I   comuni   interessati   dalla   navigazione  interna,  che
precedentemente  alla  demanializzazione  del  lago  subordinavano la
navigazione  sulle  acque  territoriali al pagamento di somme a vario
titolo,  possono  istituire diritti di varo ed immatricolazione sulle
unita'  di  navigazione  sul  lago.  Con successivo provvedimento, la
Giunta  regionale  determina  i criteri che i comuni devono osservare
nella   determinazione   degli   importi   dei  diritti  di  varo  ed
immatricolazione,  tenendo conto in particolare della lunghezza fuori
tutto,  della  potenza  del  motore  e  delle  immissioni  inquinanti
prodotte dallo stesso.
   6. Competono, inoltre, ai comuni le funzioni relative:
   a)  all'adozione  del  regolamento  sull'esercizio del servizio di
trasporto  pubblico  di  navigazione  non  di  linea.  Il regolamento
definisce  la  composizione, le modalita' di designazione dei membri,
il  funzionamento ed i compiti della commissione consultiva comunale,
prevista  dall'art.  4,  comma  4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21
(Legge  quadro  per  il  trasporto  di  persone  mediante autoservizi
pubblici non di linea);
   b) al rilascio della licenza e dell'autorizzazione per l'esercizio
del servizio di trasporto pubblico di navigazione non di linea;
   c)  alla  determinazione  del  numero  e  del  tipo dei natanti da
adibire  al  servizio  di  trasporto  pubblico  di navigazione non di
linea,  in  relazione  alla  metodologia di calcolo predisposta dalle
province ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettera a);
   d)  all'adozione di ogni altro atto connesso con l'esercizio delle
funzioni indicate alle lettere a), b), c).