Art. 7. Gestioni associate 1. La Regione adotta strumenti d'incentivazione per favorire la formazione tra i comuni di accordi per la gestione in forma associata delle funzioni amministrative in materia di navigazione interna e di demanio idrico della navigazione interna. 2. Le gestioni associate sono costituite secondo le modalita' previste dal decreto legislativo n. 267/2000. Alle gestioni associate tra i comuni possono partecipare altresi' le province territorialmente interessate. 3. Alla gestione associata a cui partecipano tutti i comuni appartenenti ad un bacino demaniale sono trasferite le funzioni amministrative di cui all'art. 4, comma 2, all'art. 5, comma 2 ed all'art. 6, comma 2. 4. Le gestioni associate adottano specifici regolamenti per gestire le funzioni trasferite. 5. Le gestioni associate per lo svolgimento delle funzioni trasferite dalla Regione provvedono con le seguenti risorse: a) canoni demaniali di spettanza, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera h); b) introiti provenienti dalle sanzioni amministrative; c) risorse proprie. 6. La Giunta regionale, su proposta delle gestioni associate, incrementa o diminuisce i canoni di concessione demaniale di cui all'art. 4, comma 1, lettera j), nella misura massima del 30 per cento. Tale variazione puo' essere articolata per singoli comuni o per singole tipologie di occupazione.