Art. 7.
                         Gestioni associate

   1.  La  Regione  adotta strumenti d'incentivazione per favorire la
formazione tra i comuni di accordi per la gestione in forma associata
delle  funzioni amministrative in materia di navigazione interna e di
demanio idrico della navigazione interna.
   2.  Le  gestioni  associate  sono  costituite secondo le modalita'
previste dal decreto legislativo n. 267/2000. Alle gestioni associate
tra    i    comuni   possono   partecipare   altresi'   le   province
territorialmente interessate.
   3.  Alla  gestione  associata  a  cui  partecipano  tutti i comuni
appartenenti  ad  un  bacino  demaniale  sono  trasferite le funzioni
amministrative  di  cui  all'art.  4, comma 2, all'art. 5, comma 2 ed
all'art. 6, comma 2.
   4.  Le  gestioni  associate  adottano  specifici  regolamenti  per
gestire le funzioni trasferite.
   5.  Le  gestioni  associate  per  lo  svolgimento  delle  funzioni
trasferite dalla Regione provvedono con le seguenti risorse:
   a)  canoni  demaniali di spettanza, ai sensi dell'art. 6, comma 1,
lettera h);
   b) introiti provenienti dalle sanzioni amministrative;
   c) risorse proprie.
   6.  La  Giunta  regionale,  su  proposta delle gestioni associate,
incrementa  o  diminuisce  i  canoni  di concessione demaniale di cui
all'art.  4,  comma  1,  lettera  j), nella misura massima del 30 per
cento.  Tale  variazione  puo' essere articolata per singoli comuni o
per singole tipologie di occupazione.