Art. 5. Attivita' di controllo e sanzioni 1. La vigilanza, ai fini del presente regolamento, e' esercitata dal personale delle aziende sanitarie locali (ASL) e dagli organi a cui sono attribuiti poteri di accertamento in materia. 2. La mancata notifica ai fini della registrazione dell'attivita', nelle fattispecie definite dalla deliberazione della Giunta regionale n. 79-7605 del 26 novembre 2007, e' soggetta alle sanzioni previste dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore). 3. L'esercizio di attivita' prive dei requisiti di cui all'allegato II del regolamento (CE) 852/2004 e agli allegati A e B del presente regolamento e' soggetto alla sanzione prevista dall'art. 6, comma 5 del decreto legislativo n. 193/2007. 4. Il mancato adempimento alle azioni richieste ai sensi dell'art. 54 del regolamento (CE) n. 882/2004 e' soggetto alle sanzioni previste ai sensi dell'art. 6, comma 7 del decreto legislativo n. 193/2007.