Art. 5.
                  Attivita' di controllo e sanzioni

   1.  La  vigilanza, ai fini del presente regolamento, e' esercitata
dal  personale  delle aziende sanitarie locali (ASL) e dagli organi a
cui sono attribuiti poteri di accertamento in materia.
   2. La mancata notifica ai fini della registrazione dell'attivita',
nelle fattispecie definite dalla deliberazione della Giunta regionale
n.  79-7605  del 26 novembre 2007, e' soggetta alle sanzioni previste
dal  decreto  legislativo  6  novembre 2007, n. 193 (Attuazione della
direttiva  2004/41/CE  relativa  ai controlli in materia di sicurezza
alimentare  e  applicazione  dei  regolamenti comunitari nel medesimo
settore).
   3.   L'esercizio   di   attivita'   prive  dei  requisiti  di  cui
all'allegato  II  del regolamento (CE) 852/2004 e agli allegati A e B
del presente regolamento e' soggetto alla sanzione prevista dall'art.
6, comma 5 del decreto legislativo n. 193/2007.
   4. Il mancato adempimento alle azioni richieste ai sensi dell'art.
54  del  regolamento  (CE)  n.  882/2004  e'  soggetto  alle sanzioni
previste  ai  sensi  dell'art.  6, comma 7 del decreto legislativo n.
193/2007.