Art. 10. Disciplina delle quote latte assegnate ad alpeggi o mayen 1. La titolarita' delle quote consegne e delle quote vendite dirette assegnate, ai sensi dell'art. 4, alle aziende destinate ad alpeggio o mayen spetta al proprietario, anche se non conduttore, fatta salva la responsabilita' del conduttore, anche se non proprietario, circa gli adempimenti di cui ai capi III, IV e V. 2. Le quote assegnate alle aziende destinate ad alpeggio o mayen possono essere utilizzate esclusivamente per la produzione relativa al periodo di sfruttamento o di permanenza del bestiame negli stessi. 3. Nel caso in cui intenda affidare l'azienda in conduzione, il proprietario deve presentare alla struttura competente, prima dell'inizio della campagna lattiera, la seguente documentazione: a) copia dell'atto di trasferimento, registrato o con documentazione comprovante l'avvenuta presentazione per la registrazione; b) copia del certificato di attribuzione di partita IVA o del codice fiscale del conduttore; c) copia del certificato di attribuzione di partita IVA o del codice fiscale del proprietario; d) modello, debitamente compilato in ogni sua parte, di trasferimento di azienda con quota. 4. La presentazione della documentazione di cui al comma 3 produce effetti a decorrere dall'inizio della campagna lattiera successiva. La struttura competente puo' riconoscere effetti, a decorrere dall'inizio della campagna lattiera in corso, agli atti di trasferimento stipulati prima della data di monticazione e presentati non oltre il 31 maggio dello stesso anno.