Art. 10.
      Disciplina delle quote latte assegnate ad alpeggi o mayen

   1.  La  titolarita'  delle  quote  consegne  e delle quote vendite
dirette  assegnate,  ai  sensi dell'art. 4, alle aziende destinate ad
alpeggio  o  mayen  spetta  al proprietario, anche se non conduttore,
fatta   salva   la  responsabilita'  del  conduttore,  anche  se  non
proprietario, circa gli adempimenti di cui ai capi III, IV e V.
   2.  Le  quote assegnate alle aziende destinate ad alpeggio o mayen
possono  essere  utilizzate esclusivamente per la produzione relativa
al periodo di sfruttamento o di permanenza del bestiame negli stessi.
   3.  Nel  caso  in cui intenda affidare l'azienda in conduzione, il
proprietario   deve   presentare  alla  struttura  competente,  prima
dell'inizio della campagna lattiera, la seguente documentazione:
   a)   copia   dell'atto   di   trasferimento,   registrato   o  con
documentazione    comprovante   l'avvenuta   presentazione   per   la
registrazione;
   b)  copia  del  certificato  di  attribuzione di partita IVA o del
codice fiscale del conduttore;
   c)  copia  del  certificato  di  attribuzione di partita IVA o del
codice fiscale del proprietario;
   d)   modello,   debitamente   compilato  in  ogni  sua  parte,  di
trasferimento di azienda con quota.
   4. La presentazione della documentazione di cui al comma 3 produce
effetti  a  decorrere dall'inizio della campagna lattiera successiva.
La   struttura  competente  puo'  riconoscere  effetti,  a  decorrere
dall'inizio   della   campagna   lattiera  in  corso,  agli  atti  di
trasferimento stipulati prima della data di monticazione e presentati
non oltre il 31 maggio dello stesso anno.