Art. 11. Trasferimento delle quote latte unitamente all'azienda destinata ad alpeggio o mayen 1. Il proprietario dell'azienda destinata ad alpeggio o mayen non puo' trasferire o affittare la quota di cui e' titolare disgiuntamente dall'azienda. 2. Nel caso in cui si realizzi un atto o fatto giuridico che produce un mutamento nella proprieta' o nella conduzione di un'azienda destinata ad alpeggio o mayen, deve essere presentata alla struttura competente la seguente documentazione: a) copia dell'atto di trasferimento, registrato o con documentazione comprovante l'avvenuta presentazione per la registrazione; b) copia del certificato di attribuzione di partita IVA o del codice fiscale del produttore rilevante; c) copia del certificato di attribuzione di partita IVA o del codice fiscale del produttore cedente; d) certificazione del latte conferito e rettificato dai contraenti nel periodo oggetto della commercializzazione; e) modello, debitamente compilato in ogni sua parte, di trasferimento di azienda con quota. 3. La struttura competente, verificata la regolarita' della documentazione di cui al comma 2, provvede a registrare nel SIAN le variazioni derivanti dal mutamento della proprieta' o della conduzione dell'azienda, dandone comunicazione ai contraenti. 4. Il proprietario di piu' aziende destinate ad alpeggio o mayen puo' chiedere, entro il 31 maggio di ogni anno e con validita' dal 1° aprile dello stesso anno, di considerare unitariamente le quote di tipo consegne o di tipo vendite dirette inerenti alle singole aziende per le quali dispone di quantitativi individuali di riferimento.