Art. 11.
Trasferimento  delle  quote latte unitamente all'azienda destinata ad
                          alpeggio o mayen

   1.  Il proprietario dell'azienda destinata ad alpeggio o mayen non
puo'   trasferire   o   affittare   la   quota  di  cui  e'  titolare
disgiuntamente dall'azienda.
   2.  Nel  caso  in  cui  si  realizzi un atto o fatto giuridico che
produce   un   mutamento  nella  proprieta'  o  nella  conduzione  di
un'azienda destinata ad alpeggio o mayen, deve essere presentata alla
struttura competente la seguente documentazione:
   a)   copia   dell'atto   di   trasferimento,   registrato   o  con
documentazione    comprovante   l'avvenuta   presentazione   per   la
registrazione;
   b)  copia  del  certificato  di  attribuzione di partita IVA o del
codice fiscale del produttore rilevante;
   c)  copia  del  certificato  di  attribuzione di partita IVA o del
codice fiscale del produttore cedente;
   d) certificazione del latte conferito e rettificato dai contraenti
nel periodo oggetto della commercializzazione;
   e)   modello,   debitamente   compilato  in  ogni  sua  parte,  di
trasferimento di azienda con quota.
   3.  La  struttura  competente,  verificata  la  regolarita'  della
documentazione  di  cui al comma 2, provvede a registrare nel SIAN le
variazioni   derivanti   dal   mutamento  della  proprieta'  o  della
conduzione dell'azienda, dandone comunicazione ai contraenti.
   4.  Il  proprietario di piu' aziende destinate ad alpeggio o mayen
puo' chiedere, entro il 31 maggio di ogni anno e con validita' dal 1°
aprile  dello  stesso  anno, di considerare unitariamente le quote di
tipo consegne o di tipo vendite dirette inerenti alle singole aziende
per le quali dispone di quantitativi individuali di riferimento.