Art. 12.
                   Riconoscimento degli acquirenti

   1.  I  produttori  assegnatari di quote possono consegnare latte o
altro  prodotto  lattiero-caseario esclusivamente agli acquirenti che
abbiano ottenuto il riconoscimento ai sensi del presente articolo.
   2.  Ogni  produttore  e'  tenuto ad accertare che l'acquirente cui
intende conferire latte abbia ottenuto il riconoscimento ai sensi del
presente  articolo.  Il  latte  o  altro  prodotto  lattiero-caseario
conferito   ad   un   acquirente   non  riconosciuto  e'  interamente
assoggettato a prelievo supplementare a carico del produttore.
   3.  Ai  fini  del  riconoscimento,  gli  acquirenti che hanno sede
legale  od  operativa  nel  territorio  regionale  devono  presentare
apposita  istanza  alla struttura competente almeno centoventi giorni
prima della data in cui intendono avviare l'attivita' di raccolta dai
produttori.
   4.   La  struttura  competente  procede  al  riconoscimento  degli
acquirenti che:
   a)  comprovano  la  qualita' di impresa commerciale ai sensi della
normativa statale vigente;
   b)  dispongono  di  locali  in  cui  l'autorita'  competente possa
consultare  la  contabilita'  di  magazzino,  i  registri e gli altri
documenti  che,  ai  sensi  della  normativa  statale  e  comunitaria
vigente,  devono  essere  tenuti  a  disposizione  dell'autorita'  di
controllo;
   c)  si impegnano a tenere aggiornati la contabilita' di magazzino,
i  registri  e  gli  altri  documenti  che,  ai sensi della normativa
statale  e  comunitaria  vigente, devono essere tenuti a disposizione
dell'autorita' di controllo;
   d) si impegnano a trasmettere all'autorita' competente, almeno una
volta  all'anno, i conteggi e le dichiarazioni relative alle consegne
richiesti dalla normativa statale e comunitaria vigente;
   e)   sono   dotati   di  apparecchiature  idonee  al  collegamento
telematico  con  il  SIAN  o, in alternativa, aderiscono a servizi di
consultazione  e  aggiornamento delle banche dati del SIAN forniti da
centri,  organizzazioni  e  associazioni  riconosciuti ai sensi della
normativa statale vigente;
   f)  hanno  un  legale  rappresentante  dotato di un dispositivo di
firma digitale rilasciato da un ente certificatore riconosciuto;
   g)  si impegnano a comunicare prontamente ogni variazione relativa
al proprio legale rappresentante e alle proprie sedi.
   5.  Gli acquirenti che ottengono il riconoscimento sono registrati
nell'albo  regionale  degli acquirenti, istituito e conservato presso
la struttura competente.
   6.  Il  soggetto  che subentra ad un acquirente riconosciuto nella
conduzione  di  un'azienda  non  e'  tenuto  a  richiedere  un  nuovo
riconoscimento  a  condizione  che  dimostri  di  possedere  tutti  i
requisiti  previsti  dal  comma  4  e  che  si impegni a succedere al
precedente  acquirente  nella  tenuta dei registri di settore e negli
altri  oneri  e  adempimenti  previsti  dalla normativa in materia di
quote latte.
   7.  Fatto  salvo  quanto stabilito dal comma 6, gli acquirenti che
operano  in  assenza  del  riconoscimento di cui al presente articolo
sono  assoggettati  alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma   di   denaro   pari  all'importo  del  prelievo  supplementare
sull'intero   quantitativo   di   prodotto  ritirato  in  assenza  di
riconoscimento.