Art. 12. Riconoscimento degli acquirenti 1. I produttori assegnatari di quote possono consegnare latte o altro prodotto lattiero-caseario esclusivamente agli acquirenti che abbiano ottenuto il riconoscimento ai sensi del presente articolo. 2. Ogni produttore e' tenuto ad accertare che l'acquirente cui intende conferire latte abbia ottenuto il riconoscimento ai sensi del presente articolo. Il latte o altro prodotto lattiero-caseario conferito ad un acquirente non riconosciuto e' interamente assoggettato a prelievo supplementare a carico del produttore. 3. Ai fini del riconoscimento, gli acquirenti che hanno sede legale od operativa nel territorio regionale devono presentare apposita istanza alla struttura competente almeno centoventi giorni prima della data in cui intendono avviare l'attivita' di raccolta dai produttori. 4. La struttura competente procede al riconoscimento degli acquirenti che: a) comprovano la qualita' di impresa commerciale ai sensi della normativa statale vigente; b) dispongono di locali in cui l'autorita' competente possa consultare la contabilita' di magazzino, i registri e gli altri documenti che, ai sensi della normativa statale e comunitaria vigente, devono essere tenuti a disposizione dell'autorita' di controllo; c) si impegnano a tenere aggiornati la contabilita' di magazzino, i registri e gli altri documenti che, ai sensi della normativa statale e comunitaria vigente, devono essere tenuti a disposizione dell'autorita' di controllo; d) si impegnano a trasmettere all'autorita' competente, almeno una volta all'anno, i conteggi e le dichiarazioni relative alle consegne richiesti dalla normativa statale e comunitaria vigente; e) sono dotati di apparecchiature idonee al collegamento telematico con il SIAN o, in alternativa, aderiscono a servizi di consultazione e aggiornamento delle banche dati del SIAN forniti da centri, organizzazioni e associazioni riconosciuti ai sensi della normativa statale vigente; f) hanno un legale rappresentante dotato di un dispositivo di firma digitale rilasciato da un ente certificatore riconosciuto; g) si impegnano a comunicare prontamente ogni variazione relativa al proprio legale rappresentante e alle proprie sedi. 5. Gli acquirenti che ottengono il riconoscimento sono registrati nell'albo regionale degli acquirenti, istituito e conservato presso la struttura competente. 6. Il soggetto che subentra ad un acquirente riconosciuto nella conduzione di un'azienda non e' tenuto a richiedere un nuovo riconoscimento a condizione che dimostri di possedere tutti i requisiti previsti dal comma 4 e che si impegni a succedere al precedente acquirente nella tenuta dei registri di settore e negli altri oneri e adempimenti previsti dalla normativa in materia di quote latte. 7. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 6, gli acquirenti che operano in assenza del riconoscimento di cui al presente articolo sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro pari all'importo del prelievo supplementare sull'intero quantitativo di prodotto ritirato in assenza di riconoscimento.