Art. 13.
                      Revoca del riconoscimento

   1.   Il   riconoscimento   degli   acquirenti  e'  revocato  entro
quarantacinque giorni dal relativo accertamento:
   a)  nel  caso  in cui vengano meno i requisiti di cui all'art. 12,
comma 4;
   b)  nel  caso  di  violazioni  di obblighi previsti dalla presente
legge e dalla normativa statale e comunitaria vigente che configurino
reiterazione  ai  sensi  dell'articolo  8-bis della legge 24 novembre
1981, n. 689 (modifiche al sistema penale).
   2.  Entro  quindici  giorni  dalla  notificazione della revoca del
riconoscimento,  l'acquirente  rende  noto  ai propri conferenti, con
apposita  comunicazione  scritta, il provvedimento di revoca. Decorsi
sei   mesi   dalla  notificazione  della  revoca,  l'acquirente  puo'
presentare  una  nuova  istanza  di  riconoscimento. In tale caso, la
struttura  competente  verifica,  con  uno  specifico  e approfondito
controllo da espletare presso i locali dell'acquirente, se sussistono
tutti i requisiti prescritti ai fini del riconoscimento.