Art. 13. Revoca del riconoscimento 1. Il riconoscimento degli acquirenti e' revocato entro quarantacinque giorni dal relativo accertamento: a) nel caso in cui vengano meno i requisiti di cui all'art. 12, comma 4; b) nel caso di violazioni di obblighi previsti dalla presente legge e dalla normativa statale e comunitaria vigente che configurino reiterazione ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 (modifiche al sistema penale). 2. Entro quindici giorni dalla notificazione della revoca del riconoscimento, l'acquirente rende noto ai propri conferenti, con apposita comunicazione scritta, il provvedimento di revoca. Decorsi sei mesi dalla notificazione della revoca, l'acquirente puo' presentare una nuova istanza di riconoscimento. In tale caso, la struttura competente verifica, con uno specifico e approfondito controllo da espletare presso i locali dell'acquirente, se sussistono tutti i requisiti prescritti ai fini del riconoscimento.