Art. 14.
                      Obblighi degli acquirenti

   1.  Gli  acquirenti  che hanno ottenuto il riconoscimento ai sensi
dell'art.  12  provvedono a tenere un registro mensile nel quale sono
indicati, con riferimento ad ogni campagna lattiera:
   a)  il  nominativo  o la ragione sociale di ogni produttore che ha
effettuato consegne;
   b)  la  quota  consegne  comunicata o dichiarata dai produttori ai
sensi dell'art. 17;
   c) il quantitativo e il relativo tenore di materia grassa di latte
o  altro  prodotto lattiero-caseario consegnato da ciascun produttore
per  ogni  mensilita'.  Per  la  determinazione del tenore di materia
grassa,  l'acquirente  effettua almeno due prelievi mensili sul latte
consegnato  da  ciascun produttore. Per le aziende situate in zone di
montagna  e per le aziende titolari di un quantitativo individuale di
riferimento  inferiore  a  60.000  chilogrammi, l'acquirente effettua
almeno   un   prelievo   mensile  sul  latte  consegnato  da  ciascun
produttore. Per l'effettuazione delle analisi, l'acquirente si avvale
degli  strumenti  messi  a disposizione dalla struttura competente. I
certificati sono conservati unitamente al registro;
   d) i quantitativi di latte consegnati che eccedono il quantitativo
individuale di riferimento di ciascun produttore.
   2.  L'acquirente  deve inoltre aggiornare, mese per mese, l'elenco
degli  acquirenti  e  delle  imprese  dedite  al  trattamento  o alla
trasformazione  di  latte  che  lo  hanno  rifornito,  registrando il
quantitativo consegnato da ogni fornitore.
   3.  I  dati  aggiornati  di cui al comma 1 devono essere trasmessi
alla struttura competente, per il tramite del SIAN, entro la fine del
mese  successivo  a  quello  di  riferimento.  La  trasmissione degli
aggiornamenti  deve  avvenire  anche  per i mesi in cui non sia stato
ritirato  latte.  I  dati  trasmessi possono essere rettificati entro
venti   giorni   dalla   loro  trasmissione.  Per  l'ultimo  mese  di
commercializzazione,  la rettifica deve avvenire entro e non oltre il
14 maggio.
   4. Limitatamente ai quantitativi di latte sfuso, l'acquirente deve
trasmettere  alla  struttura  competente  gli aggiornamenti di cui al
comma 2, per il tramite del SIAN, entro la fine del mese successivo a
quello  di  riferimento.  I dati trasmessi possono essere rettificati
entro  venti  giorni  dalla  loro  trasmissione. Per l'ultimo mese di
commercializzazione,  la rettifica deve avvenire entro e non oltre il
14 maggio.
   5.  L'acquirente  tiene  a  disposizione dei funzionari incaricati
della  vigilanza,  per  almeno tre anni, oltre alla documentazione di
cui  ai  commi  1  e  2, la contabilita', i documenti commerciali, la
corrispondenza  e  le  altre informazioni complementari imposte dalla
normativa  statale  e comunitaria vigente, compresa la documentazione
attestante  l'avvenuta  consegna  del  latte  e  degli altri prodotti
lattiero-caseari.
   6.   Anteriormente  all'inizio  di  ogni  campagna  lattiera,  gli
acquirenti   comunicano   alla   struttura  competente  l'elenco  dei
trasportatori  di  cui  intendono  avvalersi, con l'indicazione degli
eventuali  centri  di  raccolta utilizzati. Le variazioni in corso di
campagna devono essere comunicate prima che il trasportatore inizi ad
operare.
   7.  Salvo  il caso di forza maggiore, l'acquirente che non procede
alla  completa  contabilizzazione  dei  quantitativi di latte che gli
sono  consegnati  e' soggetto alla revoca del riconoscimento e ad una
sanzione  amministrativa  pari all'importo del prelievo supplementare
calcolato   sul   quantitativo  non  contabilizzato,  fermo  restando
l'obbligo del versamento del prelievo supplementare.
   8.  L'acquirente  che non rispetta gli obblighi o i termini di cui
ai  commi 1, 2, 3, 4 e 5 e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento  di  una  somma di denaro da euro 500 a euro 100.000, fermo
restando l'obbligo del versamento del prelievo supplementare.
   9.   Salvo   il  caso  di  forza  maggiore,  la  violazione  delle
disposizioni  di  cui  comma 6 comporta l'applicazione della sanzione
amministrativa  del  pagamento  di  una somma di denaro da euro 500 a
euro 10.000.
   10.  Non  si  applica  la  sanzione  di  cui al comma 8 qualora si
accerti che:
   a) l'irregolarita' si e' verificata per cause di forza maggiore;
   b)  l'irregolarita'  non  e'  stata commessa deliberatamente o per
negligenza grave;
   c)  l'irregolarita'  e' di importanza trascurabile in relazione al
funzionamento del regime o all'efficacia dei controlli.