Art. 14. Obblighi degli acquirenti 1. Gli acquirenti che hanno ottenuto il riconoscimento ai sensi dell'art. 12 provvedono a tenere un registro mensile nel quale sono indicati, con riferimento ad ogni campagna lattiera: a) il nominativo o la ragione sociale di ogni produttore che ha effettuato consegne; b) la quota consegne comunicata o dichiarata dai produttori ai sensi dell'art. 17; c) il quantitativo e il relativo tenore di materia grassa di latte o altro prodotto lattiero-caseario consegnato da ciascun produttore per ogni mensilita'. Per la determinazione del tenore di materia grassa, l'acquirente effettua almeno due prelievi mensili sul latte consegnato da ciascun produttore. Per le aziende situate in zone di montagna e per le aziende titolari di un quantitativo individuale di riferimento inferiore a 60.000 chilogrammi, l'acquirente effettua almeno un prelievo mensile sul latte consegnato da ciascun produttore. Per l'effettuazione delle analisi, l'acquirente si avvale degli strumenti messi a disposizione dalla struttura competente. I certificati sono conservati unitamente al registro; d) i quantitativi di latte consegnati che eccedono il quantitativo individuale di riferimento di ciascun produttore. 2. L'acquirente deve inoltre aggiornare, mese per mese, l'elenco degli acquirenti e delle imprese dedite al trattamento o alla trasformazione di latte che lo hanno rifornito, registrando il quantitativo consegnato da ogni fornitore. 3. I dati aggiornati di cui al comma 1 devono essere trasmessi alla struttura competente, per il tramite del SIAN, entro la fine del mese successivo a quello di riferimento. La trasmissione degli aggiornamenti deve avvenire anche per i mesi in cui non sia stato ritirato latte. I dati trasmessi possono essere rettificati entro venti giorni dalla loro trasmissione. Per l'ultimo mese di commercializzazione, la rettifica deve avvenire entro e non oltre il 14 maggio. 4. Limitatamente ai quantitativi di latte sfuso, l'acquirente deve trasmettere alla struttura competente gli aggiornamenti di cui al comma 2, per il tramite del SIAN, entro la fine del mese successivo a quello di riferimento. I dati trasmessi possono essere rettificati entro venti giorni dalla loro trasmissione. Per l'ultimo mese di commercializzazione, la rettifica deve avvenire entro e non oltre il 14 maggio. 5. L'acquirente tiene a disposizione dei funzionari incaricati della vigilanza, per almeno tre anni, oltre alla documentazione di cui ai commi 1 e 2, la contabilita', i documenti commerciali, la corrispondenza e le altre informazioni complementari imposte dalla normativa statale e comunitaria vigente, compresa la documentazione attestante l'avvenuta consegna del latte e degli altri prodotti lattiero-caseari. 6. Anteriormente all'inizio di ogni campagna lattiera, gli acquirenti comunicano alla struttura competente l'elenco dei trasportatori di cui intendono avvalersi, con l'indicazione degli eventuali centri di raccolta utilizzati. Le variazioni in corso di campagna devono essere comunicate prima che il trasportatore inizi ad operare. 7. Salvo il caso di forza maggiore, l'acquirente che non procede alla completa contabilizzazione dei quantitativi di latte che gli sono consegnati e' soggetto alla revoca del riconoscimento e ad una sanzione amministrativa pari all'importo del prelievo supplementare calcolato sul quantitativo non contabilizzato, fermo restando l'obbligo del versamento del prelievo supplementare. 8. L'acquirente che non rispetta gli obblighi o i termini di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 500 a euro 100.000, fermo restando l'obbligo del versamento del prelievo supplementare. 9. Salvo il caso di forza maggiore, la violazione delle disposizioni di cui comma 6 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 500 a euro 10.000. 10. Non si applica la sanzione di cui al comma 8 qualora si accerti che: a) l'irregolarita' si e' verificata per cause di forza maggiore; b) l'irregolarita' non e' stata commessa deliberatamente o per negligenza grave; c) l'irregolarita' e' di importanza trascurabile in relazione al funzionamento del regime o all'efficacia dei controlli.