Art. 15. Dichiarazioni annuali 1. Entro il 15 maggio di ogni anno, l'acquirente trasmette alla struttura competente, avvalendosi del SIAN, apposita dichiarazione contenente, per ogni produttore conferente, i dati riepilogativi relativi al quantitativo totale e il tenore medio di materia grassa del latte o altro prodotto lattiero-caseario che gli e' stato consegnato ovvero una dichiarazione in cui si attesta di non avere ricevuto consegne. 2. Entro il successivo 31 maggio, l'acquirente trasmette alla struttura competente una dichiarazione, firmata dal legale rappresentante, corredata di allegati controfirmati da ciascun produttore conferente, attestante il numero di vacche da latte tenute in azienda nel periodo di riferimento. 3. I quantitativi di latte ritirati indicati nelle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 devono corrispondere a quanto dichiarato nei registri mensili di cui all'art. 14, commi 1 e 2. 4. L'acquirente che non rispetta il termine di cui al comma 1 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro pari al prelievo dovuto per un superamento dello 0,01 per cento per giorno civile di ritardo dei quantitativi di latte che gli sono stati consegnati dai produttori. Se tali quantitativi non sono noti per mancanza di dichiarazione, essi sono stimati dall'autorita' competente. Tale importo non puo' essere inferiore a euro 100 ne' superiore a euro 100.000. La sanzione ricondotta al minimo si applica anche nei confronti degli acquirenti che hanno omesso la dichiarazione pur non avendo ricevuto consegne. 5. Qualora la dichiarazione non sia presentata entro il 15 giugno, la struttura competente procede nei quindici giorni successivi, ad intimare all'acquirente di provvedere entro quindici giorni, decorsi inutilmente i quali e' disposta la revoca del riconoscimento, ferma restando l'applicazione della sanzione di cui al comma 4. 6. L'acquirente che non rispetta il termine di cui al comma 2 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro pari a euro 100 per ogni giorno civile di ritardo. 7. Non si applicano le sanzioni di cui ai commi 4 e 5 qualora si accerti che: a) l'irregolarita' si e' verificata per cause di forza maggiore; b) l'irregolarita' non e' stata commessa deliberatamente o per negligenza grave; c) l'irregolarita' e' di importanza trascurabile in relazione al funzionamento del regime o all'efficacia dei controlli.