Art. 15.
                        Dichiarazioni annuali

   1.  Entro  il  15 maggio di ogni anno, l'acquirente trasmette alla
struttura  competente,  avvalendosi  del SIAN, apposita dichiarazione
contenente,  per  ogni  produttore  conferente,  i dati riepilogativi
relativi  al  quantitativo totale e il tenore medio di materia grassa
del  latte  o  altro  prodotto  lattiero-caseario  che  gli  e' stato
consegnato  ovvero  una  dichiarazione in cui si attesta di non avere
ricevuto consegne.
   2.  Entro  il  successivo  31  maggio, l'acquirente trasmette alla
struttura   competente   una   dichiarazione,   firmata   dal  legale
rappresentante,   corredata  di  allegati  controfirmati  da  ciascun
produttore conferente, attestante il numero di vacche da latte tenute
in azienda nel periodo di riferimento.
   3.  I  quantitativi di latte ritirati indicati nelle dichiarazioni
di  cui  ai  commi 1 e 2 devono corrispondere a quanto dichiarato nei
registri mensili di cui all'art. 14, commi 1 e 2.
   4.  L'acquirente  che non rispetta il termine di cui al comma 1 e'
soggetto  alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma di
denaro  pari  al  prelievo  dovuto  per un superamento dello 0,01 per
cento  per giorno civile di ritardo dei quantitativi di latte che gli
sono  stati  consegnati dai produttori. Se tali quantitativi non sono
noti  per mancanza di dichiarazione, essi sono stimati dall'autorita'
competente.  Tale  importo  non  puo' essere inferiore a euro 100 ne'
superiore a euro 100.000. La sanzione ricondotta al minimo si applica
anche   nei   confronti   degli   acquirenti   che  hanno  omesso  la
dichiarazione pur non avendo ricevuto consegne.
   5. Qualora la dichiarazione non sia presentata entro il 15 giugno,
la  struttura  competente  procede nei quindici giorni successivi, ad
intimare  all'acquirente di provvedere entro quindici giorni, decorsi
inutilmente  i  quali e' disposta la revoca del riconoscimento, ferma
restando l'applicazione della sanzione di cui al comma 4.
   6.  L'acquirente  che non rispetta il termine di cui al comma 2 e'
soggetto  alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma di
denaro pari a euro 100 per ogni giorno civile di ritardo.
   7.  Non  si applicano le sanzioni di cui ai commi 4 e 5 qualora si
accerti che:
   a) l'irregolarita' si e' verificata per cause di forza maggiore;
   b)  l'irregolarita'  non  e'  stata commessa deliberatamente o per
negligenza grave;
   c)  l'irregolarita'  e' di importanza trascurabile in relazione al
funzionamento del regime o all'efficacia dei controlli.