Art. 17.
                    Comunicazioni agli acquirenti

   1.  Entro  quindici  giorni dal ricevimento della comunicazione di
cui  all'art.  4, comma 2, i produttori assegnatari di quote consegne
sono   tenuti   a   consegnare  al  proprio  acquirente  copia  della
comunicazione recante la dicitura «copia per l'acquirente».
   2.  Nel  caso di pluralita' di acquirenti, entro il termine di cui
al   comma   1,  il  produttore  consegna  a  ciascuno  di  essi  una
dichiarazione  attestante  il quantitativo di riferimento individuale
complessivo  di  cui  risulta titolare e il quantitativo di latte che
intende  assegnare  a  ciascuno  di  essi.  Entro trenta giorni dalla
scadenza  del  termine di cui al comma 1, copia di tale dichiarazione
deve  essere  consegnata alla struttura competente, che provvede alla
registrazione   nel   SIAN  dei  quantitativi  assegnati  ai  singoli
acquirenti.
   3.  Il produttore che nel corso della campagna lattiera conferisca
latte o altro prodotto lattiero-caseario ad un acquirente diverso dal
destinatario  della  comunicazione  di  cui  al  comma  1 e' tenuto a
trasmettere  al  nuovo  acquirente e alla struttura competente, entro
quindici   giorni   dalla   data  di  variazione,  una  dichiarazione
contenente i seguenti dati:
   a) il nominativo o la ragione sociale dei precedenti acquirenti;
   b) il periodo di durata delle precedenti consegne;
   c)  il volume di latte, il relativo tenore di materia grassa ed il
quantitativo   di   latte   rettificato   consegnati   ai  precedenti
acquirenti;
   d) la quota consegne di cui sono titolari i nuovi acquirenti.
   4.  La  dichiarazione  di  cui  al comma 3 deve essere rinnovata e
trasmessa  anche  alla  struttura  competente  nel  caso  in  cui  il
produttore decida:
   a) di variare i quantitativi destinati a ciascun acquirente;
   b)  di  conferire  latte  ad  un nuovo acquirente in aggiunta o in
sostituzione  degli acquirenti destinatari della dichiarazione di cui
al comma 2.