Art. 17. Comunicazioni agli acquirenti 1. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'art. 4, comma 2, i produttori assegnatari di quote consegne sono tenuti a consegnare al proprio acquirente copia della comunicazione recante la dicitura «copia per l'acquirente». 2. Nel caso di pluralita' di acquirenti, entro il termine di cui al comma 1, il produttore consegna a ciascuno di essi una dichiarazione attestante il quantitativo di riferimento individuale complessivo di cui risulta titolare e il quantitativo di latte che intende assegnare a ciascuno di essi. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, copia di tale dichiarazione deve essere consegnata alla struttura competente, che provvede alla registrazione nel SIAN dei quantitativi assegnati ai singoli acquirenti. 3. Il produttore che nel corso della campagna lattiera conferisca latte o altro prodotto lattiero-caseario ad un acquirente diverso dal destinatario della comunicazione di cui al comma 1 e' tenuto a trasmettere al nuovo acquirente e alla struttura competente, entro quindici giorni dalla data di variazione, una dichiarazione contenente i seguenti dati: a) il nominativo o la ragione sociale dei precedenti acquirenti; b) il periodo di durata delle precedenti consegne; c) il volume di latte, il relativo tenore di materia grassa ed il quantitativo di latte rettificato consegnati ai precedenti acquirenti; d) la quota consegne di cui sono titolari i nuovi acquirenti. 4. La dichiarazione di cui al comma 3 deve essere rinnovata e trasmessa anche alla struttura competente nel caso in cui il produttore decida: a) di variare i quantitativi destinati a ciascun acquirente; b) di conferire latte ad un nuovo acquirente in aggiunta o in sostituzione degli acquirenti destinatari della dichiarazione di cui al comma 2.