Art. 18.
                     Contabilita' dei produttori

   1.   I  produttori  devono  tenere  un  registro  delle  consegne,
costituito  da  fogli numerati e vidimati dalla struttura competente,
nel quale devono essere riportati, per ciascuna consegna:
   a) la data e l'ora della consegna;
   b) il quantitativo di latte consegnato;
   c) i dati identificativi dell'acquirente;
   d) i dati identificativi del trasportatore;
   e) la targa dell'automezzo utilizzato per il trasporto;
   f) la firma del conducente del mezzo;
   g) la firma del produttore o di un suo delegato.
   2.  La  violazione  delle  disposizioni di cui al comma 1 comporta
l'applicazione  della  sanzione  amministrativa  del pagamento di una
somma  di denaro da euro 500 a euro 100.000, fermo restando l'obbligo
del versamento del prelievo supplementare.
   3. Non si applica la sanzione di cui al comma 2 qualora si accerti
che:
   a) l'irregolarita' si e' verificata per cause di forza maggiore;
   b)  l'irregolarita'  non  e'  stata commessa deliberatamente o per
negligenza grave;
   c)  l'irregolarita'  e' di importanza trascurabile in relazione al
funzionamento del regime o all'efficacia dei controlli.
   4.  In  considerazione  della specifica realta' della raccolta del
latte   nel   territorio  regionale,  possono  essere  previste,  con
deliberazione della giunta regionale, modalita' alternative di tenuta
dei dati di cui al comma 1.