Art. 18. Contabilita' dei produttori 1. I produttori devono tenere un registro delle consegne, costituito da fogli numerati e vidimati dalla struttura competente, nel quale devono essere riportati, per ciascuna consegna: a) la data e l'ora della consegna; b) il quantitativo di latte consegnato; c) i dati identificativi dell'acquirente; d) i dati identificativi del trasportatore; e) la targa dell'automezzo utilizzato per il trasporto; f) la firma del conducente del mezzo; g) la firma del produttore o di un suo delegato. 2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 500 a euro 100.000, fermo restando l'obbligo del versamento del prelievo supplementare. 3. Non si applica la sanzione di cui al comma 2 qualora si accerti che: a) l'irregolarita' si e' verificata per cause di forza maggiore; b) l'irregolarita' non e' stata commessa deliberatamente o per negligenza grave; c) l'irregolarita' e' di importanza trascurabile in relazione al funzionamento del regime o all'efficacia dei controlli. 4. In considerazione della specifica realta' della raccolta del latte nel territorio regionale, possono essere previste, con deliberazione della giunta regionale, modalita' alternative di tenuta dei dati di cui al comma 1.