Art. 19. Disciplina del trasporto di latte 1. Durante la raccolta di latte il trasportatore deve tenere su fogli numerati e vidimati dalla struttura competente un registro di raccolta, in duplice copia, che contenga: a) i dati identificativi della ditta acquirente e del destinatario, se diverso; b) i dati identificativi del trasportatore; c) la data del trasporto; d) la targa dell'automezzo utilizzato per il trasporto. 2. Per ogni singola consegna di latte devono essere riportati nel registro di cui al comma 1: a) l'ora della consegna; b) i dati identificativi del produttore; c) il quantitativo di latte ritirato; d) la firma del produttore o di un suo delegato; e) la firma del conducente del mezzo. 3. Al termine della raccolta il registro deve essere sottoscritto dall'acquirente. Una copia deve essere trattenuta dal trasportatore e un'altra dall'acquirente. 4. Salvo il caso di forza maggiore, la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 500 a euro 10.000. 5. In considerazione della specifica realta' della raccolta del latte nel territorio regionale, possono essere previste, con deliberazione della giunta regionale, modalita' alternative di tenuta dei dati di cui ai commi 1 e 2.