Art. 19.
                  Disciplina del trasporto di latte

   1.  Durante  la  raccolta di latte il trasportatore deve tenere su
fogli  numerati  e vidimati dalla struttura competente un registro di
raccolta, in duplice copia, che contenga:
   a)   i   dati   identificativi   della   ditta  acquirente  e  del
destinatario, se diverso;
   b) i dati identificativi del trasportatore;
   c) la data del trasporto;
   d) la targa dell'automezzo utilizzato per il trasporto.
   2.  Per ogni singola consegna di latte devono essere riportati nel
registro di cui al comma 1:
   a) l'ora della consegna;
   b) i dati identificativi del produttore;
   c) il quantitativo di latte ritirato;
   d) la firma del produttore o di un suo delegato;
   e) la firma del conducente del mezzo.
   3.  Al termine della raccolta il registro deve essere sottoscritto
dall'acquirente. Una copia deve essere trattenuta dal trasportatore e
un'altra dall'acquirente.
   4.   Salvo   il  caso  di  forza  maggiore,  la  violazione  delle
disposizioni  di  cui  al  presente  articolo comporta l'applicazione
della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da
euro 500 a euro 10.000.
   5.  In  considerazione  della specifica realta' della raccolta del
latte   nel   territorio  regionale,  possono  essere  previste,  con
deliberazione della giunta regionale, modalita' alternative di tenuta
dei dati di cui ai commi 1 e 2.