Art. 20. Obblighi dei produttori 1. I produttori titolari di quote vendite dirette provvedono a tenere e a rendere accessibile agli organi di controllo, per almeno tre anni, la contabilita' di magazzino, nella quale, per ogni campagna lattiera, devono essere indicati, mese per mese e prodotto per prodotto: a) i quantitativi di latte destinato alla trasformazione per la vendita; b) i quantitativi di latte o altro prodotto lattiero-caseario venduti o trasferiti; c) i quantitativi di latte destinato ad autoconsumo; d) le rimanenze di magazzino. 2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 500 a euro 50.000.