Art. 20.
                       Obblighi dei produttori

   1.  I  produttori  titolari  di quote vendite dirette provvedono a
tenere  e  a rendere accessibile agli organi di controllo, per almeno
tre  anni,  la  contabilita'  di  magazzino,  nella  quale,  per ogni
campagna  lattiera,  devono essere indicati, mese per mese e prodotto
per prodotto:
   a)  i  quantitativi  di latte destinato alla trasformazione per la
vendita;
   b)  i  quantitativi  di  latte  o altro prodotto lattiero-caseario
venduti o trasferiti;
   c) i quantitativi di latte destinato ad autoconsumo;
   d) le rimanenze di magazzino.
   2.  La  violazione  delle  disposizioni di cui al comma 1 comporta
l'applicazione  della  sanzione  amministrativa  del pagamento di una
somma di denaro da euro 500 a euro 50.000.