Art. 21. Trasmissione della contabilita' 1. I produttori titolari di una quota vendite dirette sono tenuti a trasmettere alla struttura competente, entro il 15 maggio di ogni anno, apposita dichiarazione contenente i dati riepilogativi risultanti dalla contabilita' di cui all'art. 20 ovvero una dichiarazione che attesti la mancata commercializzazione di latte o altro prodotto lattiero-caseario. 2. Le comunicazioni di cui al comma 1 sono effettuate sulla base di modelli predisposti e forniti dalla struttura competente ovvero mediante invio telematico per mezzo del SIAN. 3. In caso di mancato pagamento del prelievo supplementare per esubero delle vendite dirette da parte del produttore, la struttura competente, previa diffida, effettua nei confronti del produttore inadempiente la riscossione coattiva delle somme dovute, oltre che degli interessi calcolati in base al disposto dell'art. 15, comma 2, del regolamento (CE) n. 595/2004 della commissione, del 30 marzo 2004, recante modalita' d'applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. 4. Il produttore che non rispetta il termine di cui al comma 1 e' oggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di' una somma di denaro pari al prelievo dovuto per un superamento dello 0,01 per cento per giorno civile di ritardo del quantitativo di riferimento. Tale importo non puo' essere inferiore a euro 100 ne' superiore a euro 1.000. La sanzione ricondotta al minimo si applica anche nei confronti dei produttori che non hanno commercializzato latte o altro prodotto lattiero-caseario. 5. Qualora la dichiarazione di cui al comma 1 non sia presentata entro il 15 giugno, la struttura competente provvede, nei quindici giorni successivi, ad intimare al produttore di provvedere entro quindici giorni, decorsi inutilmente i quali e' disposta la revoca del quantitativo di riferimento per le vendite dirette, ferma restando l'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 4. 6. Non si applicano le sanzioni di cui ai commi 4 e 5 qualora si accerti che: a) l'irregolarita' si e' verificata per cause di forza maggiore; b) l'irregolarita' non e' stata commessa deliberatamente o per negligenza grave; c) l'irregolarita' e' di importanza trascurabile in relazione al funzionamento del regime o all'efficacia dei controlli.