Art. 21.
                   Trasmissione della contabilita'

   1.  I produttori titolari di una quota vendite dirette sono tenuti
a  trasmettere  alla struttura competente, entro il 15 maggio di ogni
anno,   apposita   dichiarazione   contenente  i  dati  riepilogativi
risultanti   dalla   contabilita'  di  cui  all'art.  20  ovvero  una
dichiarazione  che  attesti la mancata commercializzazione di latte o
altro prodotto lattiero-caseario.
   2.  Le  comunicazioni di cui al comma 1 sono effettuate sulla base
di  modelli  predisposti  e forniti dalla struttura competente ovvero
mediante invio telematico per mezzo del SIAN.
   3.  In  caso  di  mancato pagamento del prelievo supplementare per
esubero  delle  vendite dirette da parte del produttore, la struttura
competente,  previa  diffida,  effettua  nei confronti del produttore
inadempiente  la  riscossione  coattiva delle somme dovute, oltre che
degli  interessi calcolati in base al disposto dell'art. 15, comma 2,
del  regolamento  (CE)  n. 595/2004  della  commissione, del 30 marzo
2004,   recante   modalita'   d'applicazione   del  regolamento  (CE)
n. 1788/2003 del consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del
latte e dei prodotti lattiero-caseari.
   4.  Il produttore che non rispetta il termine di cui al comma 1 e'
oggetto  alla  sanzione amministrativa del pagamento di' una somma di
denaro  pari  al  prelievo  dovuto  per un superamento dello 0,01 per
cento  per  giorno civile di ritardo del quantitativo di riferimento.
Tale  importo  non  puo'  essere inferiore a euro 100 ne' superiore a
euro  1.000.  La  sanzione  ricondotta al minimo si applica anche nei
confronti dei produttori che non hanno commercializzato latte o altro
prodotto lattiero-caseario.
   5.  Qualora  la dichiarazione di cui al comma 1 non sia presentata
entro  il  15  giugno, la struttura competente provvede, nei quindici
giorni  successivi,  ad  intimare  al  produttore di provvedere entro
quindici  giorni,  decorsi  inutilmente i quali e' disposta la revoca
del  quantitativo  di  riferimento  per  le  vendite  dirette,  ferma
restando l'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma
4.
   6.  Non  si applicano le sanzioni di cui ai commi 4 e 5 qualora si
accerti che:
   a) l'irregolarita' si e' verificata per cause di forza maggiore;
   b)  l'irregolarita'  non  e'  stata commessa deliberatamente o per
negligenza grave;
   c)  l'irregolarita'  e' di importanza trascurabile in relazione al
funzionamento del regime o all'efficacia dei controlli.