Art. 22.
                        Decadenza delle quote

   1.  Salvo  il  caso di forza maggiore, il produttore che nel corso
dell'ultima   campagna  lattiera  non  abbia  utilizzato  il  proprio
quantitativo   individuale   di  riferimento,  separatamente  per  le
consegne  e  le  vendite  dirette, per almeno il 70 per cento, decade
dalla titolarita' della quota non utilizzata.
   2.  La  decadenza  e' comunicata ai produttori interessati, con il
supporto  del  SIAN,  entro  il  30 giugno successivo alla fine della
campagna   lattiera   in  cui  vi  e'  stata  la  mancata  o  ridotta
utilizzazione  di  quote e produce effetto dalla campagna successiva.
Entro e non oltre il successivo 15 settembre, la struttura competente
procede al consolidamento dei dati sulle quote non utilizzate.
   3.  Nel caso di aziende condotte a tempo determinato, la decadenza
dalla quota e' efficace anche in capo al proprietario dell'azienda.
   4.  Ai  fini  della  verifica  di  utilizzo  si  tiene  conto  del
quantitativo  individuale  di  riferimento  di  fine  periodo,  senza
considerare gli affitti di quota.
   5.  Nel  caso  delle  consegne,  per la verifica dell'utilizzo del
quantitativo  individuale  assegnato al produttore si tiene conto del
quantitativo rettificato.
   6.  Il  produttore  che  non  ha  commercializzato  latte  o altro
prodotto  lattiero-caseario  per  un'intera  campagna  lattiera  puo'
ottenere il ripristino dei quantitativi non utilizzati qualora, entro
il   31   agosto   successivo   alla  campagna  lattiera  di  mancata
commercializzazione,     comprovi     l'avvenuta     ripresa    della
commercializzazione.
   7. Le cause di forza maggiore in considerazione delle quali non e'
disposta la decadenza di cui al comma 1 sono:
   a)  esproprio  di  parte  consistente  della  superficie  agricola
utilizzata per la produzione dell'azienda;
   b) malattia o decesso del produttore;
   c) malattia o decesso del coadiuvante dell'azienda;
   d) furto o perdita accidentale di parte consistente del patrimonio
bovino da latte;
   e)  calamita'  naturale grave che colpisce parte consistente della
superficie agricola utilizzata;
   f)  distruzione  dei  fabbricati  destinati  all'allevamento della
mandria lattiera;
   g)  epizoozie  e altre cause sanitarie, certificate dall'autorita'
sanitaria  competente  o  da  veterinari  riconosciuti  ai  sensi del
decreto   legislativo   22  maggio  1999,  n. 196  (attuazione  della
direttiva  97/12/CE  che  modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE
relativa  ai  problemi  di  polizia  sanitaria  in  materia di scambi
intracomunitari   di  animali  delle  specie  bovina  e  suina),  che
compromettano la produzione lattiera.
   8.  La sussistenza delle cause di forza maggiore di cui al comma 7
deve  essere  comprovata  dal  produttore, mediante documentazione da
trasmettere   alla  struttura  competente  entro  trenta  giorni  dal
verificarsi dell'evento, a pena di irricevibilita'.
   9.  La  persistenza  di  una  causa  di forza maggiore puo' essere
riconosciuta,   su   richiesta   documentata   dell'interessato,   da
presentare  entro  e non oltre il 31 dicembre della campagna lattiera
successiva  a  quella  in  cui si e' verificata la trasmissione della
documentazione di cui al comma 8.