Art. 22. Decadenza delle quote 1. Salvo il caso di forza maggiore, il produttore che nel corso dell'ultima campagna lattiera non abbia utilizzato il proprio quantitativo individuale di riferimento, separatamente per le consegne e le vendite dirette, per almeno il 70 per cento, decade dalla titolarita' della quota non utilizzata. 2. La decadenza e' comunicata ai produttori interessati, con il supporto del SIAN, entro il 30 giugno successivo alla fine della campagna lattiera in cui vi e' stata la mancata o ridotta utilizzazione di quote e produce effetto dalla campagna successiva. Entro e non oltre il successivo 15 settembre, la struttura competente procede al consolidamento dei dati sulle quote non utilizzate. 3. Nel caso di aziende condotte a tempo determinato, la decadenza dalla quota e' efficace anche in capo al proprietario dell'azienda. 4. Ai fini della verifica di utilizzo si tiene conto del quantitativo individuale di riferimento di fine periodo, senza considerare gli affitti di quota. 5. Nel caso delle consegne, per la verifica dell'utilizzo del quantitativo individuale assegnato al produttore si tiene conto del quantitativo rettificato. 6. Il produttore che non ha commercializzato latte o altro prodotto lattiero-caseario per un'intera campagna lattiera puo' ottenere il ripristino dei quantitativi non utilizzati qualora, entro il 31 agosto successivo alla campagna lattiera di mancata commercializzazione, comprovi l'avvenuta ripresa della commercializzazione. 7. Le cause di forza maggiore in considerazione delle quali non e' disposta la decadenza di cui al comma 1 sono: a) esproprio di parte consistente della superficie agricola utilizzata per la produzione dell'azienda; b) malattia o decesso del produttore; c) malattia o decesso del coadiuvante dell'azienda; d) furto o perdita accidentale di parte consistente del patrimonio bovino da latte; e) calamita' naturale grave che colpisce parte consistente della superficie agricola utilizzata; f) distruzione dei fabbricati destinati all'allevamento della mandria lattiera; g) epizoozie e altre cause sanitarie, certificate dall'autorita' sanitaria competente o da veterinari riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196 (attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina), che compromettano la produzione lattiera. 8. La sussistenza delle cause di forza maggiore di cui al comma 7 deve essere comprovata dal produttore, mediante documentazione da trasmettere alla struttura competente entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, a pena di irricevibilita'. 9. La persistenza di una causa di forza maggiore puo' essere riconosciuta, su richiesta documentata dell'interessato, da presentare entro e non oltre il 31 dicembre della campagna lattiera successiva a quella in cui si e' verificata la trasmissione della documentazione di cui al comma 8.