Art. 23. Assegnazione di quantitativi di riferimento dalla disponibilita' regionale 1. Con deliberazione della giunta regionale sono stabiliti i termini e i criteri per l'attribuzione delle quote della riserva nazionale assegnate alla disponibilita' regionale, riservando in ogni caso: a) il 20 per cento ai giovani agricoltori, di eta' compresa fra i diciotto e i quarant'anni; b) il 20 per cento ai proprietari di aziende destinate ad alpeggi o mayen. 2. In nessun caso possono usufruire di assegnazione di quantitativi individuali di riferimento afferiti alla disponibilita' regionale i produttori che abbiano proceduto a trasferire in tutto o in parte, a titolo definitivo o temporaneo, i propri quantitativi di riferimento ad aziende site fuori dal territorio regionale. 3. Le assegnazioni di quote hanno effetto a partire dal periodo immediatamente successivo a quello in corso al momento della comunicazione agli interessati del relativo provvedimento amministrativo.