Art. 23.
Assegnazione  di  quantitativi  di  riferimento  dalla disponibilita'
                              regionale

   1.  Con  deliberazione  della  giunta  regionale  sono stabiliti i
termini  e  i  criteri  per  l'attribuzione delle quote della riserva
nazionale assegnate alla disponibilita' regionale, riservando in ogni
caso:
   a)  il 20 per cento ai giovani agricoltori, di eta' compresa fra i
diciotto e i quarant'anni;
   b)  il 20 per cento ai proprietari di aziende destinate ad alpeggi
o mayen.
   2.   In   nessun   caso   possono  usufruire  di  assegnazione  di
quantitativi  individuali di riferimento afferiti alla disponibilita'
regionale  i produttori che abbiano proceduto a trasferire in tutto o
in  parte, a titolo definitivo o temporaneo, i propri quantitativi di
riferimento ad aziende site fuori dal territorio regionale.
   3.  Le  assegnazioni  di quote hanno effetto a partire dal periodo
immediatamente   successivo  a  quello  in  corso  al  momento  della
comunicazione    agli    interessati   del   relativo   provvedimento
amministrativo.