Art. 25.
                      Disposizioni finanziarie

   1.  L'onere complessivo derivante dall'applicazione degli articoli
4, 21 e 24 e' determinato in euro 5.000 a decorrere dall'anno 2008.
   2.  L'onere  di  cui  al  comma  1  trova copertura nello stato di
previsione   della  spesa  del  bilancio  della  Regione  per  l'anno
finanziario  2008  e di quello pluriennale per il triennio 2008-2010,
nell'obiettivo programmatico 2.2.2.05.(Zootecnia).
   3.  Al  finanziamento  dell'onere  di  cui  al comma 1 si provvede
mediante utilizzo di pari importo delle risorse iscritte nel medesimo
obiettivo  programmatico  dei  bilanci  di cui al comma 2 al capitolo
42790  (Spese per l'istituzione e la gestione dell'anagrafe regionale
del bestiame e delle aziende di allevamento).
   4.   I   proventi   derivanti   dall'applicazione  delle  sanzioni
amministrative  di cui agli articoli 12, comma 7, 14, commi 7, 8 e 9,
15,  commi 4 e 5, 16, comma 7, 18, comma 2, 19, comma 4, 20, comma 2,
e  21,  commi  4 e 5, sono introitati nello stato di previsione delle
entrate del bilancio della Regione.
   5.  Gli  importi  relativi al prelievo supplementare eventualmente
dovuto  ai sensi degli articoli 12, comma 2, 14, commi 7 e 8, 16, 18,
comma  2,  e  21,  comma  3, devono essere versati sulla contabilita'
speciale  intestata  ad AGEA con le modalita' e nei termini stabiliti
dalla normativa statale vigente.
   6. Per l'applicazione della presente legge, la giunta regionale e'
autorizzata  ad  apportare,  con  propria  deliberazione, su proposta
dell'assessore  regionale  competente  in  materia  di  bilancio,  le
occorrenti variazioni di bilancio.