Art. 25. Disposizioni finanziarie 1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione degli articoli 4, 21 e 24 e' determinato in euro 5.000 a decorrere dall'anno 2008. 2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2008 e di quello pluriennale per il triennio 2008-2010, nell'obiettivo programmatico 2.2.2.05.(Zootecnia). 3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo di pari importo delle risorse iscritte nel medesimo obiettivo programmatico dei bilanci di cui al comma 2 al capitolo 42790 (Spese per l'istituzione e la gestione dell'anagrafe regionale del bestiame e delle aziende di allevamento). 4. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 12, comma 7, 14, commi 7, 8 e 9, 15, commi 4 e 5, 16, comma 7, 18, comma 2, 19, comma 4, 20, comma 2, e 21, commi 4 e 5, sono introitati nello stato di previsione delle entrate del bilancio della Regione. 5. Gli importi relativi al prelievo supplementare eventualmente dovuto ai sensi degli articoli 12, comma 2, 14, commi 7 e 8, 16, 18, comma 2, e 21, comma 3, devono essere versati sulla contabilita' speciale intestata ad AGEA con le modalita' e nei termini stabiliti dalla normativa statale vigente. 6. Per l'applicazione della presente legge, la giunta regionale e' autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.