Art. 4.
           Assegnazione e comunicazione delle quote latte

   1.  Entro  il  trentesimo  giorno  precedente l'inizio di ciascuna
campagna  lattiera,  la  struttura regionale competente in materia di
quote  latte,  di seguito denominata struttura competente, aggiorna e
determina  il  quantitativo  individuale  di  riferimento  di ciascun
produttore,  distinto  tra  consegne e vendite dirette, iscrivendolo,
per  il tramite del SIAN, nel registro delle quote di cui all'art. 2,
comma 2, del decreto-legge n. 49/2003.
   2.  Anteriormente  all'inizio  di  ciascuna  campagna lattiera, la
struttura  competente  comunica  a  tutti  i  produttori,  a mezzo di
lettera  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,  il quantitativo
individuale  di  riferimento,  aggiornato  e determinato ai sensi del
comma  1,  mediante  invio  di un certificato in due copie, una delle
quali recante la dicitura «copia per l'acquirente».
   3.  La  titolarita'  delle  quote  consegne  e delle quote vendite
dirette  assegnate  ai  sensi  del comma 1 spetta al conduttore della
relativa azienda, anche se non proprietario.