Art. 4. Assegnazione e comunicazione delle quote latte 1. Entro il trentesimo giorno precedente l'inizio di ciascuna campagna lattiera, la struttura regionale competente in materia di quote latte, di seguito denominata struttura competente, aggiorna e determina il quantitativo individuale di riferimento di ciascun produttore, distinto tra consegne e vendite dirette, iscrivendolo, per il tramite del SIAN, nel registro delle quote di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 49/2003. 2. Anteriormente all'inizio di ciascuna campagna lattiera, la struttura competente comunica a tutti i produttori, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il quantitativo individuale di riferimento, aggiornato e determinato ai sensi del comma 1, mediante invio di un certificato in due copie, una delle quali recante la dicitura «copia per l'acquirente». 3. La titolarita' delle quote consegne e delle quote vendite dirette assegnate ai sensi del comma 1 spetta al conduttore della relativa azienda, anche se non proprietario.