Art. 5. Pluralita' di aziende con unico conduttore 1. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il produttore che conduce piu' di un'azienda nel territorio regionale puo' chiedere alla struttura competente di considerare unitariamente, con effetto dalla campagna lattiera successiva, le quote di tipo consegne o le quote di tipo vendite dirette inerenti alle singole aziende, conservando la facolta' di distribuire liberamente la produzione sulle medesime. 2. Entro il 15 febbraio dell'anno successivo, la struttura competente esamina le domande presentate ai sensi del comma 1 e, ricorrendone i presupposti, autorizza la gestione unitaria a partire dalla campagna lattiera successiva, registrando la variazione nel SIAN.