Art. 5.
             Pluralita' di aziende con unico conduttore

   1.  Entro  il  31 dicembre di ogni anno, il produttore che conduce
piu'  di  un'azienda  nel  territorio  regionale  puo'  chiedere alla
struttura  competente di considerare unitariamente, con effetto dalla
campagna lattiera successiva, le quote di tipo consegne o le quote di
tipo  vendite  dirette  inerenti alle singole aziende, conservando la
facolta' di distribuire liberamente la produzione sulle medesime.
   2.  Entro  il  15  febbraio  dell'anno  successivo,  la  struttura
competente  esamina  le  domande  presentate  ai sensi del comma 1 e,
ricorrendone  i presupposti, autorizza la gestione unitaria a partire
dalla  campagna  lattiera  successiva,  registrando la variazione nel
SIAN.