Art. 6.
                 Mobilita' vendite dirette-consegne

   1.  Entro il 15 dicembre dell'anno relativo alla campagna lattiera
in  corso,  i produttori possono presentare alla struttura competente
motivata  domanda per ottenere il passaggio, totale o parziale, della
quota dalle vendite dirette alle consegne, o viceversa.
   2. Il passaggio di cui al comma 1 puo' essere richiesto:
   a) temporaneamente, per un periodo relativo alla campagna lattiera
in corso;
   b)   in   via   definitiva,  a  partire  dalla  campagna  lattiera
successiva.
   3.  Entro venti giorni dalla presentazione della domanda di cui al
comma 1, la struttura competente provvede a comunicare al richiedente
l'accettazione  o  il diniego della stessa e ad aggiornare i relativi
quantitativi di riferimento, registrandone le variazioni nel SIAN.