Art. 6. Mobilita' vendite dirette-consegne 1. Entro il 15 dicembre dell'anno relativo alla campagna lattiera in corso, i produttori possono presentare alla struttura competente motivata domanda per ottenere il passaggio, totale o parziale, della quota dalle vendite dirette alle consegne, o viceversa. 2. Il passaggio di cui al comma 1 puo' essere richiesto: a) temporaneamente, per un periodo relativo alla campagna lattiera in corso; b) in via definitiva, a partire dalla campagna lattiera successiva. 3. Entro venti giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1, la struttura competente provvede a comunicare al richiedente l'accettazione o il diniego della stessa e ad aggiornare i relativi quantitativi di riferimento, registrandone le variazioni nel SIAN.