Art. 7. Trasferimento delle quote latte unitamente all'azienda 1. Nel caso in cui si realizzi un atto o fatto giuridico che produce un mutamento nella conduzione di un'azienda, ai fini del trasferimento delle quote latte assegnate ai sensi dell'art. 4 al produttore cedente, deve essere presentata alla struttura competente la seguente documentazione: a) copia dell'atto di trasferimento, registrato o con documentazione attestante l'avvenuta presentazione per la registrazione; b) copia del certificato di attribuzione di partita IVA o del codice fiscale del produttore rilevante; c) copia, del certificato di attribuzione di partita IVA o del codice fiscale del produttore cedente; d) certificazione del latte conferito e rettificato dai contraenti nel periodo oggetto della commercializzazione; e) modello, debitamente compilato in ogni sua parte, di trasferimento di azienda con quota. 2. La struttura competente, verificata la regolarita' della documentazione di cui al comma 1, provvede, entro trenta giorni dalla data di presentazione, a recepire la variazione registrandola nel SIAN e a comunicare al produttore rilevante, con le modalita' di cui all'art. 4, comma 2, il quantitativo individuale di riferimento di cui e' titolare. 3. Il produttore cedente e' tenuto a comunicare il mutamento di cui al comma 1 alle ditte acquirenti cui conferisce latte.