Art. 7.
       Trasferimento delle quote latte unitamente all'azienda

   1.  Nel  caso  in  cui  si  realizzi un atto o fatto giuridico che
produce  un  mutamento  nella  conduzione  di un'azienda, ai fini del
trasferimento  delle  quote  latte  assegnate ai sensi dell'art. 4 al
produttore  cedente, deve essere presentata alla struttura competente
la seguente documentazione:
   a)   copia   dell'atto   di   trasferimento,   registrato   o  con
documentazione    attestante    l'avvenuta   presentazione   per   la
registrazione;
   b)  copia  del  certificato  di  attribuzione di partita IVA o del
codice fiscale del produttore rilevante;
   c)  copia,  del  certificato  di attribuzione di partita IVA o del
codice fiscale del produttore cedente;
   d) certificazione del latte conferito e rettificato dai contraenti
nel periodo oggetto della commercializzazione;
   e)   modello,   debitamente   compilato  in  ogni  sua  parte,  di
trasferimento di azienda con quota.
   2.  La  struttura  competente,  verificata  la  regolarita'  della
documentazione di cui al comma 1, provvede, entro trenta giorni dalla
data  di  presentazione,  a  recepire la variazione registrandola nel
SIAN  e a comunicare al produttore rilevante, con le modalita' di cui
all'art.  4,  comma  2, il quantitativo individuale di riferimento di
cui e' titolare.
   3.  Il  produttore  cedente e' tenuto a comunicare il mutamento di
cui al comma 1 alle ditte acquirenti cui conferisce latte.