Art. 8.
     Trasferimento delle quote latte disgiuntamente dall'azienda

   1.  Il  produttore  puo'  trasferire  disgiuntamente dall'azienda,
totalmente o parzialmente, la quota assegnatagli a condizione che:
   a)  non  sia  soggetto  ad un adeguamento del proprio quantitativo
individuale  di  riferimento  che  interessi  la  quota  oggetto  del
trasferimento;
   b) l'azienda dell'acquirente sia ubicata nel territorio regionale;
   c)  la produzione lattiera dell'acquirente non superi, per effetto
del trasferimento, il limite di trenta tonnellate annue per ettaro di
superficie agraria utilizzata.
   2.  Il  produttore,  socio  di cooperativa o di un'associazione di
produttori,  che  intende trasferire, in tutto o in parte, il proprio
quantitativo  deve  darne comunicazione a mezzo raccomandata, entro e
non oltre il 10 novembre dell'anno relativo alla campagna lattiera in
corso, al legale rappresentante della cooperativa o dell'associazione
di  appartenenza,  che  ne  espone  copia  nei locali. Decorsi trenta
giorni senza che alcun socio della cooperativa o dell'associazione di
appartenenza  abbia  dichiarato  di  volersi  avvalere del diritto di
prelazione,  il  produttore  puo'  procedere  al  trasferimento  alle
condizioni di cui al comma 1.
   3.   I  contratti  di  trasferimento  della  quota  disgiuntamente
dall'azienda  producono  effetto  a  partire  dalla campagna lattiera
successiva, a condizione che siano stipulati in forma scritta entro e
non oltre il 15 dicembre dell'anno relativo alla campagna lattiera in
corso e sono soggetti a registrazione.
   4.  Entro il 31 dicembre dell'anno di stipulazione, i contratti di
cui  al comma 3 devono essere trasmessi alla struttura competente, la
quale,  entro  il 15 febbraio, procede alla validazione degli stessi,
con  effetto  dalla  campagna lattiera successiva, e alla contestuale
registrazione   del  trasferimento  di  quote  nel  SIAN,  dopo  aver
verificato:
   a) il rispetto delle condizioni e dei requisiti di cui ai commi 1,
2 e 3;
   b) l'avvenuta registrazione del contratto.