Art. 8. Trasferimento delle quote latte disgiuntamente dall'azienda 1. Il produttore puo' trasferire disgiuntamente dall'azienda, totalmente o parzialmente, la quota assegnatagli a condizione che: a) non sia soggetto ad un adeguamento del proprio quantitativo individuale di riferimento che interessi la quota oggetto del trasferimento; b) l'azienda dell'acquirente sia ubicata nel territorio regionale; c) la produzione lattiera dell'acquirente non superi, per effetto del trasferimento, il limite di trenta tonnellate annue per ettaro di superficie agraria utilizzata. 2. Il produttore, socio di cooperativa o di un'associazione di produttori, che intende trasferire, in tutto o in parte, il proprio quantitativo deve darne comunicazione a mezzo raccomandata, entro e non oltre il 10 novembre dell'anno relativo alla campagna lattiera in corso, al legale rappresentante della cooperativa o dell'associazione di appartenenza, che ne espone copia nei locali. Decorsi trenta giorni senza che alcun socio della cooperativa o dell'associazione di appartenenza abbia dichiarato di volersi avvalere del diritto di prelazione, il produttore puo' procedere al trasferimento alle condizioni di cui al comma 1. 3. I contratti di trasferimento della quota disgiuntamente dall'azienda producono effetto a partire dalla campagna lattiera successiva, a condizione che siano stipulati in forma scritta entro e non oltre il 15 dicembre dell'anno relativo alla campagna lattiera in corso e sono soggetti a registrazione. 4. Entro il 31 dicembre dell'anno di stipulazione, i contratti di cui al comma 3 devono essere trasmessi alla struttura competente, la quale, entro il 15 febbraio, procede alla validazione degli stessi, con effetto dalla campagna lattiera successiva, e alla contestuale registrazione del trasferimento di quote nel SIAN, dopo aver verificato: a) il rispetto delle condizioni e dei requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3; b) l'avvenuta registrazione del contratto.