Art. 9.
                          Affitti di quota

   1.  Il  produttore  che ha commercializzato latte o altri prodotti
lattiero-caseari  nella  campagna  lattiera  in  corso puo' affittare
disgiuntamente  dall'azienda  la  parte  di  quota  non utilizzata, a
condizione  che  gli  affittuari  siano  produttori  in  attivita'  e
conduttori  di  aziende  situate nel territorio regionale che abbiano
prodotto e commercializzato nella campagna lattiera in corso.
   2.   E'   altresi'   consentito   l'affitto  del  quantitativo  di
riferimento  non  utilizzato  alle  condizioni  di  cui al comma 1 al
produttore che, per una delle cause di forza maggiore di cui all'art.
22,   comma  7,  non  ha  commercializzato  latte  o  altri  prodotti
lattiero-caseari nella campagna lattiera in corso.
   3.  I  contratti  di  affitto  di quota devono essere stipulati in
forma  scritta  e  presentati alla struttura competente anteriormente
al 1°  marzo  dell'anno relativo alla campagna lattiera cui l'affitto
si riferisce e sono soggetti a registrazione.
   4. Entro quindici giorni dalla data di presentazione, la struttura
competente  registra  nel  SIAN  i  contratti  da  essa  convalidati,
aggiornando  i  relativi  quantitativi di riferimento per la campagna
lattiera cui l'affitto si riferisce, dopo aver verificato:
   a)  il rispetto delle condizioni e dei requisiti di cui ai commi 1
e 2;
   b)  che  il  quantitativo  oggetto  del  contratto  di affitto non
risulti gia' utilizzato;
   c) l'avvenuta registrazione del contratto.
   5.  L'atto  di  affitto della quota, dopo essere stato convalidato
dalla  struttura  competente,  deve  essere  comunicato,  da parte di
ciascun contraente, ai rispettivi acquirenti.