Art. 9. Affitti di quota 1. Il produttore che ha commercializzato latte o altri prodotti lattiero-caseari nella campagna lattiera in corso puo' affittare disgiuntamente dall'azienda la parte di quota non utilizzata, a condizione che gli affittuari siano produttori in attivita' e conduttori di aziende situate nel territorio regionale che abbiano prodotto e commercializzato nella campagna lattiera in corso. 2. E' altresi' consentito l'affitto del quantitativo di riferimento non utilizzato alle condizioni di cui al comma 1 al produttore che, per una delle cause di forza maggiore di cui all'art. 22, comma 7, non ha commercializzato latte o altri prodotti lattiero-caseari nella campagna lattiera in corso. 3. I contratti di affitto di quota devono essere stipulati in forma scritta e presentati alla struttura competente anteriormente al 1° marzo dell'anno relativo alla campagna lattiera cui l'affitto si riferisce e sono soggetti a registrazione. 4. Entro quindici giorni dalla data di presentazione, la struttura competente registra nel SIAN i contratti da essa convalidati, aggiornando i relativi quantitativi di riferimento per la campagna lattiera cui l'affitto si riferisce, dopo aver verificato: a) il rispetto delle condizioni e dei requisiti di cui ai commi 1 e 2; b) che il quantitativo oggetto del contratto di affitto non risulti gia' utilizzato; c) l'avvenuta registrazione del contratto. 5. L'atto di affitto della quota, dopo essere stato convalidato dalla struttura competente, deve essere comunicato, da parte di ciascun contraente, ai rispettivi acquirenti.