Art. 2.
                        D e s t i n a t a r i

   1.  L'indennita'  di  residenza  per  disagiato servizio, prevista
dalla legge n. 221/1968 a favore dei titolari, direttori responsabili
o  gestori  provvisori  di  farmacie  rurali  ubicate  nel territorio
regionale, e' cosi' determinata:
   a)  in  una  quota fissa di euro 1.000 erogata a tutti i titolari,
direttori responsabili o gestori provvisori di farmacie rurali;
   b)  in  una  quota  variabile, in relazione al fatturato annuo del
Servizio  sanitario  nazionale  (SSN)  al  netto dell'IVA riguardante
tutte  le  prestazioni  con  onere  a  carico  del  SSN,  incluse  le
prestazioni di assistenza integrativa, protesica e a regolamentazione
regionale, pari ad euro:
   1)  7.500,  in  caso  di fatturato annuo del SSN inferiore ad euro
200.000;
   2)  5.500,  in  caso di fatturato annuo del SSN da euro 200.001 ad
euro 300.000;
   3)  3.500,  in  caso di fatturato annuo del SSN da euro 300.001 ad
euro 400.000;
   4)  1.500,  in  caso di fatturato annuo del SSN da euro 400.001 ad
euro 500.000.
   2.  Al  farmacista  cui e' affidato un dispensario farmaceutico e'
concessa un'indennita' di gestione pari ad euro 1.200, ridotta del 50
per  cento nel caso in cui il dispensario sia ubicato in locali messi
gratuitamente a disposizione dai Comuni o dalle Comunita' montane.
   3.   Ai   Comuni   e   alle   Comunita'  montane  che  gestiscono,
singolarmente  o in forma associata, farmacie rurali sono concesse le
provvidenze  di  cui  ai  commi  1  e  2,  nella misura e alle stesse
condizioni previste per i titolari di farmacie private.