Art. 3.
                       Modalita' di erogazione

   1.  Le provvidenze di cui all'art. 2 sono corrisposte dall'Azienda
regionale   Unita'   sanitaria   locale  (USL)  della  Valle  d'Aosta
unicamente  ai  titolari, direttori responsabili e gestori provvisori
di  farmacie  rurali  e di dispensari farmaceutici che sono risultati
regolarmente  aperti  al  pubblico  per  tutto  l'anno  solare cui le
indennita'    si    riferiscono.    Le   provvidenze   sono   erogate
proporzionalmente ai mesi di effettivo funzionamento della farmacia o
del dispensario farmaceutico.
   2.  Per  ottenere l'indennita' di cui all'art. 2, comma 1, lettera
b) gli interessati devono inoltrare domanda all'Azienda USL, entro il
31  marzo  di  ogni  anno,  corredata  della dichiarazione del Comune
interessato  attestante che la farmacia o il dispensario farmaceutico
sono  stati regolarmente aperti al pubblico per tutto l'anno, salvo i
periodi  di  chiusura previsti dalla legge regionale 6 novembre 2006,
n.  23 (Nuova disciplina del servizio farmaceutico. Abrogazione della
legge regionale 2 aprile 1986, n. 13), ovvero i periodi di apertura.
   3.  Gli  uffici  competenti  dell'Azienda USL, al fine di definire
l'ammontare  dell'indennita' da erogare, accertano il fatturato annuo
del  SSN al netto dell'IVA riguardante tutte le prestazioni con onere
a  carico  del SSN, incluse le prestazioni di assistenza integrativa,
protesica e a regolamentazione regionale.
   4. L'Azienda USL provvede ad aggiornare annualmente gli importi di
cui  all'art. 2 sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'Istituto
nazionale  di  statistica (ISTAT) e rilevata al 31 dicembre dell'anno
precedente alla data della richiesta.
   5.  Le  provvidenze  di  cui all'art. 2 sono concesse con atto del
direttore  generale dell'Azienda USL entro il 31 maggio di ogni anno,
previo  parere  della  commissione di cui all'art. 43, comma secondo,
della  legge  regionale  25  ottobre  1982,  n.  70  (Esercizio delle
funzioni in materia di igiene e sanita' pubblica, di medicina legale,
di vigilanza sulle farmacie ed assistenza farmaceutica).