Art. 6.
                      Disposizioni transitorie

   1.  In sede di prima applicazione, il termine per la presentazione
della  domanda  di  cui all'art. 3, comma 2, e' fissato al 30 aprile,
mentre  quello per la concessione delle provvidenze di cui al comma 5
del medesimo articolo e' fissato al 30 giugno.