Art. 10.
                            T a r i f f e

   1.  La  richiesta  di accesso e' esente da imposta di bollo, salvo
che sia richiesto il rilascio di copie autentiche.
   2.   L'esame   dei  documenti  e'  gratuito.  Sono  a  carico  del
richiedente  le  spese di riproduzione e, in caso di copia autentica,
l'imposta  di  bollo.  In  caso  di  rilascio  di  copie  su supporto
informatico,  sono  inoltre  a  carico  del  richiedente le spese del
supporto,   qualora   questo   non   sia   fornito  direttamente  dal
richiedente.
   3.  La  Giunta  regionale,  con  propria deliberazione da adottare
entro  novanta  giorni  dalla  data di entrata in vigore del presente
regolamento,  determina la misura e le modalita' del versamento delle
somme  relative al rimborso delle spese di riproduzione e l'eventuale
esonero  dal  pagamento  in  relazione  al  numero  esiguo  di  copie
richieste.
   4.  Al  momento  del  ritiro  della  copia  deve essere dimostrato
l'avvenuto pagamento delle somme di cui al comma 2.