Art. 10. T a r i f f e 1. La richiesta di accesso e' esente da imposta di bollo, salvo che sia richiesto il rilascio di copie autentiche. 2. L'esame dei documenti e' gratuito. Sono a carico del richiedente le spese di riproduzione e, in caso di copia autentica, l'imposta di bollo. In caso di rilascio di copie su supporto informatico, sono inoltre a carico del richiedente le spese del supporto, qualora questo non sia fornito direttamente dal richiedente. 3. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, determina la misura e le modalita' del versamento delle somme relative al rimborso delle spese di riproduzione e l'eventuale esonero dal pagamento in relazione al numero esiguo di copie richieste. 4. Al momento del ritiro della copia deve essere dimostrato l'avvenuto pagamento delle somme di cui al comma 2.