Art. 11.
   Differimento, rifiuto o limitazione della richiesta di accesso

   1.  Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell'accesso, nei
casi  di  cui  all'art.  43,  commi  5  e 6, della legge regionale n.
19/2007, sono motivati, a cura del responsabile del procedimento, con
riferimento  specifico  alla  normativa vigente e alle circostanze di
fatto  per  cui  la  richiesta  non  puo'  essere  accolta cosi' come
proposta.  Dei  relativi  atti e' data comunicazione al richiedente e
agli eventuali controinteressati.
   2.  L'atto  che  dispone il differimento ne indica la durata. Alla
scadenza del termine, il responsabile del procedimento puo' prorogare
il differimento per una sola volta.