Art. 11. Differimento, rifiuto o limitazione della richiesta di accesso 1. Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell'accesso, nei casi di cui all'art. 43, commi 5 e 6, della legge regionale n. 19/2007, sono motivati, a cura del responsabile del procedimento, con riferimento specifico alla normativa vigente e alle circostanze di fatto per cui la richiesta non puo' essere accolta cosi' come proposta. Dei relativi atti e' data comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. 2. L'atto che dispone il differimento ne indica la durata. Alla scadenza del termine, il responsabile del procedimento puo' prorogare il differimento per una sola volta.