Art. 13. Documenti riservati 1. Ai sensi dell'art. 42, comma 1, della legge regionale n. 19/2007 sono, in particolare, sottratti all'accesso: a) i documenti contenuti nei fascicoli personali dei dipendenti dell'Amministrazione regionale per le parti relative alle situazioni personali e familiari, allo stato di salute, alla situazione professionale, economico-finanziaria e sindacale; b) i documenti riguardanti le situazioni personali e familiari e le condizioni economico-finanziarie e professionali, lo stato di salute e le condizioni psico-fisiche relative a persone fisiche; c) i documenti riguardanti le condizioni economico-finanziarie o i processi tecnico-produttivi, con particolare riferimento a progetti o atti di qualsiasi tipo contenenti informazioni tecniche dettagliate ovvero strategie di sviluppo aziendale di persone giuridiche, gruppi, imprese o associazioni; d) la corrispondenza epistolare di privati, persone giuridiche, gruppi, imprese o associazioni, utilizzata ai fini dell'attivita' amministrativa; e) i documenti attinenti a procedimenti giudiziari, disciplinari o di dispensa dal servizio; f) i documenti riguardanti accertamenti ispettivi e amministrativo-contabili. 2. L'accesso ai documenti di cui al comma 1, la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri diretti interessi giuridici, deve essere comunque garantito agli interessati. 3. Se i documenti di cui al comma 1 contengono dati sensibili, ovvero dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni di carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, o dati giudiziari, ovvero dati personali idonei a rivelare i provvedimenti di cui all'art. 3, comma 1, lettere da a) a o), e da r) a u), del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualita' di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale, oppure dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, l'accesso e' consentito soltanto nei casi e con i limiti di cui all'art. 42, comma 3, della legge regionale n. 19/2007. 4. Fatti salvi i divieti di diffusione e di divulgazione di cui all'art. 65, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), al fine di garantire la piu' ampia trasparenza dell'attivita' istituzionale dell'Amministrazione regionale, le deliberazioni della Giunta regionale sono rese accessibili mediante pubblicazione in un'apposita sezione del sito internet della Regione. Le relative modalita' di pubblicazione e di accesso sono definite con deliberazione della Giunta regionale.