Art. 13.
                         Documenti riservati

   1.  Ai  sensi  dell'art.  42,  comma  1,  della legge regionale n.
19/2007 sono, in particolare, sottratti all'accesso:
   a)  i  documenti  contenuti nei fascicoli personali dei dipendenti
dell'Amministrazione  regionale per le parti relative alle situazioni
personali   e  familiari,  allo  stato  di  salute,  alla  situazione
professionale, economico-finanziaria e sindacale;
   b)  i  documenti riguardanti le situazioni personali e familiari e
le  condizioni  economico-finanziarie  e  professionali,  lo stato di
salute e le condizioni psico-fisiche relative a persone fisiche;
   c) i documenti riguardanti le condizioni economico-finanziarie o i
processi tecnico-produttivi, con particolare riferimento a progetti o
atti  di  qualsiasi tipo contenenti informazioni tecniche dettagliate
ovvero strategie di sviluppo aziendale di persone giuridiche, gruppi,
imprese o associazioni;
   d)  la  corrispondenza  epistolare di privati, persone giuridiche,
gruppi,  imprese  o  associazioni,  utilizzata ai fini dell'attivita'
amministrativa;
   e) i documenti attinenti a procedimenti giudiziari, disciplinari o
di dispensa dal servizio;
   f)    i    documenti    riguardanti   accertamenti   ispettivi   e
amministrativo-contabili.
   2. L'accesso ai documenti di cui al comma 1, la cui conoscenza sia
necessaria   per  curare  o  difendere  i  propri  diretti  interessi
giuridici, deve essere comunque garantito agli interessati.
   3.  Se  i  documenti  di cui al comma 1 contengono dati sensibili,
ovvero dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica,
le  convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni
politiche,   l'adesione   a   partiti,   sindacati,   associazioni  o
organizzazioni   di   carattere  religioso,  filosofico,  politico  o
sindacale, o dati giudiziari, ovvero dati personali idonei a rivelare
i  provvedimenti di cui all'art. 3, comma 1, lettere da a) a o), e da
r)  a  u),  del  decreto  del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002,  n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle
sanzioni  amministrative  dipendenti  da reato e dei relativi carichi
pendenti,  o  la  qualita'  di  imputato o di indagato ai sensi degli
articoli 60 e 61 del codice di procedura penale, oppure dati idonei a
rivelare  lo  stato  di  salute  o  la  vita  sessuale,  l'accesso e'
consentito soltanto nei casi e con i limiti di cui all'art. 42, comma
3, della legge regionale n. 19/2007.
   4.  Fatti  salvi  i divieti di diffusione e di divulgazione di cui
all'art.  65, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
(Codice  in  materia  di  protezione  dei dati personali), al fine di
garantire  la  piu'  ampia  trasparenza  dell'attivita' istituzionale
dell'Amministrazione   regionale,   le   deliberazioni  della  Giunta
regionale sono rese accessibili mediante pubblicazione in un'apposita
sezione  del  sito  internet  della Regione. Le relative modalita' di
pubblicazione  e  di  accesso  sono  definite con deliberazione della
Giunta regionale.