Art. 2. Titolarita' del diritto di accesso 1. Il diritto di accesso puo' essere esercitato da tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale e' richiesto l'accesso. 2. L'accesso e' inoltre consentito alle pubbliche amministrazioni per gli atti la cui conoscenza sia funzionale allo svolgimento delle loro attribuzioni. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano all'acquisizione diretta dei documenti ai sensi dell'art. 37 della legge regionale n. 19/2007.