Art. 2.
                 Titolarita' del diritto di accesso

   1.  Il  diritto  di  accesso  puo'  essere  esercitato  da tutti i
soggetti  privati,  compresi quelli portatori di interessi pubblici o
diffusi,  che  abbiano  un  interesse  diretto,  concreto ed attuale,
corrispondente  ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata
al documento al quale e' richiesto l'accesso.
   2.  L'accesso e' inoltre consentito alle pubbliche amministrazioni
per  gli atti la cui conoscenza sia funzionale allo svolgimento delle
loro  attribuzioni.  Le  disposizioni del presente regolamento non si
applicano  all'acquisizione  diretta dei documenti ai sensi dell'art.
37 della legge regionale n. 19/2007.