Art. 3. Accesso informale 1. Il diritto di accesso si esercita in via informale mediante richiesta motivata, anche verbale, rivolta alla struttura regionale competente a formare il documento o che lo detiene stabilmente, di seguito denominata struttura competente. 2. Il richiedente deve: a) indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta o gli elementi che ne consentono l'individuazione; b) specificare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta; c) far constare la propria identita' e, qualora presenti la richiesta per conto di terzi, i propri poteri rappresentativi, indicando le generalita' dell'interessato. 3. La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalita', e' accolta, in relazione a quanto in essa indicato, mediante: a) l'indicazione della pubblicazione contenente il documento, ove esistente; b) l'esibizione del documento al fine del suo esame o l'estrazione di copia del medesimo. 4. Il responsabile del procedimento, individuato ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 19/2007, redige sintetico verbale sull'esito del procedimento di cui al presente articolo.