Art. 3.
                          Accesso informale

   1.  Il  diritto  di  accesso si esercita in via informale mediante
richiesta  motivata,  anche verbale, rivolta alla struttura regionale
competente  a  formare  il documento o che lo detiene stabilmente, di
seguito denominata struttura competente.
   2. Il richiedente deve:
   a)  indicare  gli  estremi del documento oggetto della richiesta o
gli elementi che ne consentono l'individuazione;
   b) specificare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta;
   c)  far  constare  la  propria  identita'  e,  qualora presenti la
richiesta  per  conto  di  terzi,  i  propri  poteri rappresentativi,
indicando le generalita' dell'interessato.
   3.  La  richiesta, esaminata immediatamente e senza formalita', e'
accolta, in relazione a quanto in essa indicato, mediante:
   a)  l'indicazione della pubblicazione contenente il documento, ove
esistente;
   b) l'esibizione del documento al fine del suo esame o l'estrazione
di copia del medesimo.
   4.   Il   responsabile  del  procedimento,  individuato  ai  sensi
dell'art.  8  della  legge  regionale  n.  19/2007,  redige sintetico
verbale sull'esito del procedimento di cui al presente articolo.