Art. 4.
                           Accesso formale

   1.  Il richiedente e' invitato a presentare richiesta formale alla
struttura   competente   qualora  non  sia  possibile  l'accoglimento
immediato della richiesta in via informale, ed in particolare quando:
   a) sussista oggettiva difficolta' di reperimento del documento;
   b)  sorgano  dubbi sull'identita' del richiedente, sui suoi poteri
rappresentativi,    sulla    sussistenza    dell'interesse   connesso
all'oggetto  della  richiesta,  sull'accessibilita'  del  documento o
sull'esigenza di tutela della riservatezza di terzi;
   c) risulti l'esistenza di controinteressati, intendendosi per tali
i  soggetti,  individuati  o  facilmente  individuabili  in base alla
natura  del  documento  richiesto,  che dall'esercizio del diritto di
accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza.
   2.  Il richiedente puo' sempre presentare richiesta formale, anche
fuori  dai  casi  indicati  al  comma  1.  In tutti i casi in cui sia
presentata  richiesta  formale,  la  struttura competente e' tenuta a
rilasciarne ricevuta, se richiesta.