Art. 4. Accesso formale 1. Il richiedente e' invitato a presentare richiesta formale alla struttura competente qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, ed in particolare quando: a) sussista oggettiva difficolta' di reperimento del documento; b) sorgano dubbi sull'identita' del richiedente, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse connesso all'oggetto della richiesta, sull'accessibilita' del documento o sull'esigenza di tutela della riservatezza di terzi; c) risulti l'esistenza di controinteressati, intendendosi per tali i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio del diritto di accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza. 2. Il richiedente puo' sempre presentare richiesta formale, anche fuori dai casi indicati al comma 1. In tutti i casi in cui sia presentata richiesta formale, la struttura competente e' tenuta a rilasciarne ricevuta, se richiesta.